Cos’è il Permesso B in Svizzera?
Il Permesso B viene rilasciato alla persona che ha la nazionalità di un Paese UE (Unione Europea) e/o AELS (ovvero di Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che intende stabilirsi in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) o per soggiornare senza esercitare un’attività lucrativa, come ad esempio persone che dispongono di una rendita o grandi patrimoni e i pensionati. Può essere accordato anche ai familiari stranieri, indipendentemente dalla loro nazionalità che hanno diritto al permesso nell’ambito del ricongiungimento familiare.
In quali casi si può ottenere il Permesso B in Svizzera?
Attività di lavoro dipendente
Il cittadino UE che intende esercitare un’attività dipendente in Svizzera può un permesso “B” se dispone di una conferma d’impiego/contratto di lavoro della durata minima di un anno o a tempo indeterminato. Il permesso dà diritto alla mobilità geografica e professionale su tutto il territorio nazionale.
Dopo la presentazione della domanda al SERS competente, se tutta la documentazione necessaria è stata prodotta, il lavoratore UE è autorizzato ad iniziare l’attività.
Attività lucrativa indipendente
Il lavoratore UE/AELS che intende esercitare un’attività indipendente in Svizzera deve poter dimostrare che la sua attività vine svolta in modo effettivo e durevole. Il permesso dà diritto alla mobilità geografica e professionale su tutto il territorio nazionale.
Dopo la presentazione della domanda al SERS competente, se tutta la documentazione necessaria è stata prodotta, il lavoratore UE/AELS è autorizzato ad iniziare l’attività.
Soggiorno senza attività in Svizzera
Un permesso di dimora “B” senza attività in Svizzera può essere accordato subordinatamente alla disponibili
tà di mezzi finanziari sufficienti che devono essere documentati.
Familiari
Il coniuge e i figli fino a 21 anni di età hanno la possibilità di ottenere un permesso nell’ambito del ricongiungimento familiare. Essi, indipendentemente dalla nazionalità, ottengono un permesso UE analogo a quello rilasciato al titolare del diritto di soggiorno se per la famiglia è disponibile un alloggio confacente.
I familiari di un cittadino UE/AELS che soggiorna in Svizzera che esercita un’attività indipendente o che non esercita un’attività, possono ottenere il permesso nell’ambito del ricongiungimento familiare solo in presenza di mezzi finanziari sufficienti.
In quale caso il permesso non viene rilasciato, non viene rinnovato o viene revocato?
Il permesso potrebbe non venire rilasciato/rinnovato o potrebbe essere revocato per motivi di ordine pubblico oppure se le condizioni necessarie non sono (più) adempite.
Il permesso “B” viene richiesto se si desidera lavorare in Svizzera sull’arco di un intero anno, oppure se intende unicamente vivere di una rendita acquisita in un altro Stato estero. Tale permesso è facile da ottenere se se la persona che lo richiede è altamente specializzata e la sua qualifica è ricercata dalle aziende svizzere ed esiste una carenza di di lavoratori svizzeri in determinati settori, oppure è ricco abbastanza da poter vivere in Svizzera senza assistenza da parte dello Stato.
Inoltre può ottenere facilmente tale permesso il richiedente che costituisce una società in Svizzera e svolge un’attività seria ed effettiva assumendo dei dipendenti.