La circolare 10/E del 2015 chiarisce che il decesso dell’autore della violazione non ne esclude la regolarizzazione attraverso la voluntary disclosure. L’erede infatti potrà presentare istanza di Vd a favore del de cuius o concludere la procedura del defunto quando questi era in vita. In tal caso l’erede fruirà di termini più lunghi rispetto a quelli ordinari e beneficerà della disapplicazione delle sanzioni. In linea generale l’ordinamento riconosce agli eredi una proroga di sei mesi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. L’ istanza di accesso alla Vd deve essere presentata entro il 30 settembre. L’amministrazione ha chiarito che nel caso di decesso del soggetto dopo il 31 maggio 2015, l’istanza di Vd potrà essere presentata dagli eredi al più tardi entro il 31 dicembre 2015, termine per le attività di controllo delle annualità in scadenza; in tal caso l’Ufficio espleterà l’attività di controllo entro il 30 marzo 2016. In virtù dell’applicazione del principio generale secondo cui l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette all’erede a quest’ultimo non potranno essere irrogate le sanzioni connesse alle violazioni del decuius regolarizzate. Ciò sia nel caso in cui l’erede attivi la procedura di Vd a favore del decuius sia nel caso in cui egli subentri nella procedura attivata dall’autore della violazione prima del suo decesso.
Voluntary disclosure per gli eredi
Voluntary disclosure per gli eredi ultima modifica: 2015-04-02T07:07:29+02:00 da