Da più parti, inoltre, si era chiesto l’estensione della procedura anche al periodo di imposta 2014 che però (salvo colpi di scena in sede di conversione del decreto) non è arrivata. Questo vuol dire che per tale anno si devono seguire le regole ordinarie., con la presentazione del modello Unico 2015. Nella maggior parte dei casi, pertanto, assumendo che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata entro il 30 settembre, si dovrà presentare una dichiarazione integrativa che, se presentata nei successivi 90 giorni, consentirà, fra l’altro, di fruire delle sanzioni, in caso di imposta dovuta (si pensi a maggiori ricavi da dichiarare, o a canoni di locazione o a redditi finanziari), del 30% sull’omesso versamento piuttosto che di quella piena prevista per la dichiarazione infedele (applicabile in caso di integrativa presentata dopo i 90 giorni). Ovviamente le suddette sanzioni potranno essere ridotte tramite ravvedimento operoso.
Per il monitoraggio fiscale, invece, si dovrà versare la sanzione di 258 euro (ravvedibile) qualora si proceda alla presentazione per la prima volta entro i 90 giorni mentre non dovrebbe essere versato alcunché (seppur il punto non sia pacifico) qualora nel termine di 90 giorni l’RW sia integrato con nuovi assets originariamente non dichiarati (dovranno ovviamente regolarizzarsi anche eventuali omessi versamenti per IVIE e IVAFE). Dopo i 90 giorni, invece, scattano le sanzioni in misura proporzionale (ferme restando le riduzioni da ravvedimento).