La seconda edizione della procedura di collaborazione volontaria ha previsto un meccanismo di autoliquidazione volto ad agevolare l’agenzia delle Entrate, la cui attività accertativa è stata fortemente limitata nella prima edizione della voluntary sia dall’elevatissimo numero delle istanze presentate, sia dall’attività di controllo e liquidazione delle istanze medesime.
Il legislatore ha introdotto la facoltà dell’autoliquidazione da parte degli interessati incentivandola mediante la previsione di un aggravio per coloro che decideranno di attendere la liquidazione dell’Agenzia (riduzione delle sanzioni del 40 e del 15% al posto del 50 e del 25%) ma prevedendo al contempo maggiorazioni in caso di autoliquidazione errate, rispettivamente del 3 o del 10% in caso di imposte sostitutive o al 30% in caso di imposte ordinarie.
Occorre chiarire cosa accade nel caso in cui l’istante qualifichi una fattispecie in sede di autoliquidazione diversamente rispetto all’Agenzia delle Entrate. E’ evidente che anche in caso di autoliquidazione si dovrà aprire un contraddittorio qualora i funzionari incaricati del controllo non concordassero con al posizione assunta dal contribuente.
Va osservato che la mancata autoliquidazione inasprisce solo le sanzioni indicate nella misura sopra indicata, mentre l’errore nell’autoliquidazione comporta un aumento su tutti gli importi ( imposte, interessi e sanzioni), pertanto è conveniente, nei casi dubbi, non effettuare l’autoliquidazione e attendere la determinazione degli importi da corrispondere da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso atto di contestazione e inviti al contraddittorio.
Il D.L. n.193/2016 ha altresì individuato per i soggetti che decidano di aderire alla nuova procedura di collaborazione volontaria un’apprezzabile misura di semplificazione fiscale. E’ infatti previsto, con riferimento alle attività regolarizzate, l’esonero degli obblighi di compilazione del quadro RW e dei quadri dichiarativi relativi a taluni redditi di natura finanziaria sia in relazione al 2016 che alla frazione del 2017 antecedente alla presentazione dell’istanza di voluntary bis a condizione che le relative informazioni siano desumibili dalla relazione di accompagnamento all’istanza stessa e si proceda al pagamento delle relative imposte, interessi ed eventuali sanzioni entro il 30 settembre 2017. In tal modo, si è meritoriamente inteso evitare un’inutile duplicazione di adempimenti con riferimento ad attività e imponibili regolarizzati e già descritti all’Amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, anche provvedendo alla liquidazione dei correlati oneri impositivi entro al scadenza ordinaria (30 settembre 2017) per la dichiarazione relativa al 2016.
Che senso avrebbe se non introdurre un’inutile complicazione richiedere la replica in Unico 2017 di dati che nulla aggiungono al patrimonio informativo già desumibile dall’istanza di voluntary e in relazione ai quali il contribuente abbia già provveduto entro il termine ultimo di presentazione di Unico 2017 al pagamento dei conseguenti oneri impositivi.
Un’analoga previsione non era contenuta nella prima finestra di voluntary, in quanto per i contribuenti restava fermo l’obbligo di compilazione de quadro RW post 2013 (ultimo anno riguardato dalla prima finestra).
Ora l’emendamento prevede la non applicazione delle sanzioni per chi ha violato le normative sul monitoraggio fiscale e non ha indicato i beni all’estero dopo aver aderito alla precedente voluntary. Chi non ha adempiuto alla norma può provvedere entro 60 giorni dalla conversione del Dl che ha introdotto la voluntary bis. (vedere a tale proposito l’articolo precedentemente pubblicato il 14/11)