Voluntary disclosure: cos’è, come funziona e chi ne può usufruire!

 Voluntary Disclosure: cos’è, come funziona e chi ne può usufruire

Che cos’è la voluntary disclosure?

La norma introdotta prevede una sorta di “autodenuncia” da parte di chi ha violato le disposizioni sulla detenzione dei capitali all’estero,  a fronte della quale, se, accettata dall’Amministrazione finanziaria, si può beneficiare di alcuni sconti sulle sanzioni.
Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 (norma che, appunto, obbliga chiunque detenga investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, a indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi al quadro RW).
Più precisamente, potranno accedere alla procedura le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate che abbiano violato i suddetti obblighi fino al 30 settembre 2014.
Le violazioni devono riguardare non solo le imposte sui redditi, sostitutive, ma anche l’Irap, e l’IVA, nonché il modello 770.

La procedura, in particolare, dispone che l’autore della violazione debba:
a) indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, fornendo i relativi documenti e una serie di informazioni riguardanti i redditi che servirono per costituire o acquistare le attività, i redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione, nonché i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, non connessi con le attività costituite o detenute all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui si è detto sopra;
b) versare le somme dovute in base all’invito di accertamento con adesione ricevuto dall’Amministrazione finanziaria entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo ulteriori modalità (comunicazione di adesione al competente ufficio unita alla quietanza dell’avvenuto pagamento dell’unica rata), ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione, ovvero essere ripartito in tre rate mensili di pari importo.
La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa.
La preclusione opera anche se la formale conoscenza delle circostanze di cui sopra è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.
L’Agenzia delle entrate ha trenta giorni di tempo per comunicare all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l’utilizzo dell’informazione ai fini dell’esclusione della punibilità per i delitti di cui si dirà appresso.
Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, e qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalla norma per la determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini (articolo 12, comma 2-bis, D.L. n. 78/2009).
La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 e tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l’accertamento e dei termini per la notifica dell’atto di contestazione devono intercorrere non meno di novanta giorni. Qualora entro detti termini, l’autore della violazione non abbia proceduto alla definizione mediante adesione ai contenuti dell’invito o alla sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione e alla definizione agevolata, i termini sono automaticamente prorogati fino a concorrenza dei novanta giorni.

 Voluntary disclosure per una lotta all’evasione fiscale

La procedura di collaborazione volontaria esplica effetti, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.
Sul piano penale si dispone che nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (articoli da 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 74/2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA (articoli 10-bis e 10-ter D.Lgs. n. 74/2000).
E’ esclusa inoltre la punibilità per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale), commessi in relazione ai delitti sopra citati
Le condotte riguardanti il delitto di autoriciclaggio previste dall’articolo 648-ter.1 del codice penale (norma introdotta dalla disposizione appena approvata), non sono punibili, se commesse in relazione ai delitti richiamati, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

Dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie viene consentito di comminare una pena inferiore al minimo edittale (la riduzione è del 50%) in presenza di specifiche condizioni. Si  pone la questione se i contribuenti che presentano l’istanza per avvalersi della voluntary disclosure “estera” siano obbligati o meno ad effettuare anche quella “domestica”, cioè relativa ad evasioni di imponibili che non hanno comportato la costituzione o la detenzione di attività all’estero “non dichiarate”. In base al tenore letterale della norma sembrerebbe che tale obbligo sussista, anche in considerazione della necessità di indicare nella richiesta tutti gli investimenti e le attività. Si ritiene, però, che la soluzione da dare alla problematica in esame debba essere, in realtà, diversa, anche se il detto tenore letterale della norma pone più di un dubbio al riguardo.

Va, innanzitutto, osservato che il detto obbligo di indicare tutti gli investimenti e le attività riguarda, per espressa previsione normativa, soltanto quelli “costituiti o detenuti all’estero”.Si ritiene, quindi, opportuno che venga chiarito che il contribuente che aderisce a quest’ultima non risulta obbligato ad avvalersi anche di quella “domestica”, che costituisce soltanto un’opportunità per mettersi al riparo dal rischio di un’eventuale azione accertatrice dell’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio Pappalardo che opera a Varese e in tutto il territorio della Provincia di Varese assume il ruolo di intermediario tra cliente e Agenzia delle Entrate nell’ambito della Voluntary Disclosure. Per qualsiasi ulteriore informazione o per un preventivo gratuito accedi alla sezione Contatti cliccando QUI per conoscere le modalità per contattarci o in alternativa invia una mail all’indirizzo info@studiopappalardo.com.
Voluntary disclosure: cos’è, come funziona e chi ne può usufruire! ultima modifica: 2015-01-22T19:37:08+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo