Voluntary disclosure-bis: approvato il modello per l’accesso alla procedura

La voluntary disclosure bis poggia le fondamenta sulla prima edizione, consentendo il rientro dei capitali detenuti all’estero, per regolarizzare la propria posizione i contribuenti sono tenuti a:

  1. fornire all’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione necessaria
  2. effettuare i calcoli in via autonoma o con l’ausilio di un professionista

La novità di maggior rilievo è l’autoliquidazione delle somme dovute dal contribuente non è più compito degli Uffici emettere gli atti di recupero, bensì del cittadino che li farà dopo aver effettuato l’autodenuncia spontanea e fornito all’amministrazione finanziaria tutti i dati per determinare imposte, sanzioni e interessi. Altro cambiamento è l’arco temporale che copre: è possibile sanare gli anni d’imposta sino al 2015, con la possibilità di estendere la sanatoria al 2016, decisamente in anticipo in anticipo rispetto ai termini ordinari di presentazione della dichiarazione, 30 settembre 2017. Rispetto alla prima versione, è data la possibilità di liquidare e versare, quanto dovuto in tre rate separate, in luogo dell’unica soluzione prevista in passato. Affinchè si possa usufruire di questa agevolazione è necessario che il contribuente autoliquidi e versi quanto dovuto a titolo d’imposta, sanzioni e interessi (come prima rata) entro il termine perentorio del 30 settembre 2017.

Da segnalare anche la modifica riguardante il quadro RW per l’anno 2016 e la frazione di quello successivo (dal 1°gennaio sino alla data di rimpatrio) se il contribuente indica nella relazione accompagnatoria i dati omessi e liquidando le relative imposte nel modello sopracitato non sarà più tenuto alla compilazione del modello Unico al nono mese del corrente anno.

Altra novità (non esemplificata nel presente lavoro) è l’introduzione di norme specifiche sull’emersione di contanti e titoli al portatore detenuti presso cassette di sicurezze in Italia, che per la loro apertura è necessaria la presenza di un notaio, che accerti il contenuto e redige un apposito verbale.

Soggetti obbligati alla presentazione del quadro RW : persone fisiche, società semplici ed enti equiparati, enti non commerciali, trust e fondazioni

Soggetti NON obbligati alla presentazione del quadro RW: società di capitali, società di persone, enti pubblici, contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege.

Le violazioni che è possibile sanare sono quelle commesse sino alla data del 30 settembre 2016 e riguardano oltre a quelle legate alla materia di monitoraggio fiscale con l’applicazione delle relative sanzioni (ridotte fino a 1/6del minimo editale ogni anno), si annoverano anche quelle relative agli obblighi dichiarativi concernenti i redditi prodotti sulla provvista estera non dichiarata, con l’applicazione delle sanzioni ridotte (definibili nella misura di 1/6 del minimo) e degli interessi.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze. Nessuna modifica è stata apportata al modello. Dal 7 febbraio 2017 è aperto il canale telematico attraverso il quale i professionisti abilitati, potranno inviare all’Agenzia delle Entrate le richieste di accesso alla procedura. 

 

 

Voluntary disclosure-bis: approvato il modello per l’accesso alla procedura ultima modifica: 2017-02-22T06:07:28+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo