Terminata la fase di consultazione, è ora disponibile il nuovo modello di adesione alla procedura di voluntary disclosure-bis. Le novità sull’istanza di adesione si concentrano principalmente sulla liquidazione spontanea del dovuto che dovrà versare il contribuente.
Con il provvedimento del 30 dicembre 2016 pubblicato il successivo 2 gennaio, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure-bis.
Il modello, le istruzioni e lo schema di relazione di accompagnamento confermano quasi totalmente le bozze.
Il modello per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure-bis deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato entro il 31 luglio 2017. A tale soggetto deve essere presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l’originale della comunicazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l’intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione in via telematica insieme alla copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione.
Per quanto riguarda la relazione di accompagnamento, anch’essa approvata con il medesimo provvedimento di cui sopra, e la documentazione, si ricorda che le medesime devono essere trasmesse esclusivamente mediante PEC all’indirizzo generato automaticamente nella ricevuta, con cui l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione del modello entro il 30 settembre 2017.
L’email di trasmissione della relazione di accompagnamento e della documentazione dovrà necessariamente contenere nell’oggetto, separati da uno spazio:
-il codice fiscale del soggetto richiedente;
-il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione dell’istanza.
Novità previste nella voluntary-bis rispetto alla precedente:
per gli aderenti alla “prima” disclosure – sanatoria quadro RW: per i contribuenti che hanno aderito alla prima procedura di collaborazione senza aver poi compilato il quadro RW per i periodi 2014 e 2015, non si applicano le sanzioni a condizione che tali adempimenti (compilazione del quadro RW) siano eseguiti entro 60 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016.
– soggetti ammessi: al divieto di accesso alla voluntary-bis per gli aderenti alla “prima” si applicano le seguenti deroghe: coloro che hanno già aderito alla prima versione:
- della voluntary “internazionale”: possono ora aderire alla nuova voluntary “nazionale”
- della voluntary “nazionale”: possono ora aderire alla nuova voluntary “internazionale”
– contanti e valori al portatore all’estero (cassette di sicurezza): si presumono (salvo prova contraria) derivare da redditi evasi (presunzione di imponibilità integrale) conseguiti, in quote costanti, nell’anno 2015 e nei 4 periodi precedenti. E’ necessario l’inventario reso da un notaio.
– Autoliquidazione: debito d’imposta e relative sanzioni andranno liquidate dal contribuente. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (ravvedimento operoso); il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017.