I contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria devono presentare esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre 2015 apposita richiesta di accesso alla procedura, utilizzando il modello approvato. L’istanza si considera presentata nel momento in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione. Il contribuente che accede alla procedura deve unire alla documentazione una relazione di accompagnamento, parte integrante della richiesta di accesso alla procedura, idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d’imposta oggetto di collaborazione i dati schematicamente riportati nella richiesta e che fornisca tutte le notizie a supporto. In particolare la relazione deve comprendere: -l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite e detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona; -la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli; -la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali. La trasmissione della documentazione e la relazione di accompagnamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, ma comunque non oltre il 30 settembre 2015. E’ previsto che la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta ma può essere integrata nell’arco di trenta giorni dall’invio della stessa. A tal fine il contribuente deve compilare una nuova richiesta, completa in tutte le sue parti, barrando la casella “istanza integrativa”; nel caso di una molteplicità di istanze pervenute nell’arco dei trenta giorni rileverà l’ultima richiesta inviata entro tale termine. E’ possibile integrare anche la documentazione inviata successivamente all’invio della richiesta. La presentazione di richieste successive alla prima e e della documentazione non possono avvenire oltre il 30 settembre 2015. In fase di contraddittorio potrà ovviamente essere presentata nuova e diversa documentazione. La documentazione potrà essere trasmessa da qualsiasi casella di posta elettronica certificata. Le responsabilità rispetto alla veridicità e alla completezza dei contenuti della richiesta, della documentazione e delle informazioni relative sono ricondotte al contribuente, non estendendosi al professionista che fornisce supporto alla predisposizione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e all’effettuazione degli adempimenti previsti per il perfezionamento e a tal fine rileva la dichiarazione che il contribuente rilascia al professionista, precedentemente all’invio della richiesta. Pertanto il contribuente, una volta presentata l’istanza, ha trenta giorni di tempo per integrarla e fornire tutto il corredo informativo e documentale atto a comprovare per ogni periodo d’imposta ancora aperto, i valori degli investimenti e delle attività finanziarie illecitamente detenute all’estero, i redditi a questi connessi. La circolare n.10/E/2015 precisa che un eventuale errore nella determinazione di tali valori così come una carenza nella produzione documentale, in buona fede, rilevati dall’Ufficio nel corso dell’esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, non diano necessariamente luogo ad effetti negativi sul prosieguo della procedura, senza che i benefici sanzionatori tipici della voluntary vengano compromessi. Ovviamente, la situazione sarà notevolmente più critica qualora dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura o la falsità della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite. In questi casi, fatta salva l’efficacia degli atti perfezionatisi nell’ambito della procedura, gli Uffici dovranno interessare l’Autorità giudiziaria.
Voluntary disclosure: adempimenti a carico del contribuente
Voluntary disclosure: adempimenti a carico del contribuente ultima modifica: 2015-03-20T07:05:28+01:00 da