La procedura di collaborazione volontaria (cd. Voluntary disclosure) è stata prorogata al 30 settembre che cadendo di sabato viene spostato al 2 ottobre. 2017 dal DPCM del 28 luglio 2017. La ricevuta di ricezione dell’istanza che è indispensabile per trasmettere la documentazione assieme alla relazione di accompagnamento, è disponibile entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio della domanda all’Agenzia delle Entrate, salvo causa di forza maggiore.
Per quanto riguarda la relazione e la documentazione integrative devono essere trasmesse entro il 2 ottobre, a mezzo PEC all’indirizzao generato automaticamente nella ricevuta con cui l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta. Questa data non è stata ritoccata dal DPCM del 04/08/2017 che ha posticipato solamente l’ultima data utile per il primo invio dell’istanza dal 31 luglio al 30 settembre.
Dovrebbe ritenersi, inoltre, valida anche la precisazione fornita durante la voluntary 1 con Provvedimento Prot. n.2015/13193 del 30/01/2015 e riportata anche nelle attuali istruzioni ministeriali al modello di istanza di collaborazione volontaria, dove è previsto che in caso di istanza integrativa trasmessa dopo il 26 settembre, l’invio dei documenti e delle informazioni può avvenire nei cinque giorni successivi.
Considerato che ad oggi la prima istanza può essere inviata dopo il 26 settembre, grazie alla proroga del 04 agosto, si potrebbe inviare la relazione e la documentazione integrativa entro i cinque giorni successivi.
Un’importante semplificazione presente nella voluntary disclosure 2.0 consiste nel poter indicare i dati riferiti alle attività oggetto di procedura fino al momento di presentazione dell’istanza di accesso nella relazione di accompagnamento da presentare entro il 2 ottobre evitando così di indicare i dati stessi nel quadro RW e nei quadri RM e RT delle dichiarazioni dei redditi per il 2016 e il 2017.
La scelta comporta l’obbligo di versare le imposte sostitutive, nonchè l’Ivie e l’Ivafe, entro il prossimo 30 settembre prorogato sempre al 2 ottobre perchè sabato, comprese le sanzioni ridotte da ravvedimento operoso e gli interessi sui versamenti tardivi rispetto alla scadenza del 30 giugno 2017.
Chi si avvale della Voluntary disclosure-bis è esonerato dalla indicazione nella dichiarazione dei redditi dei redditi prodotti all’estero e dalla compilazione dei quadri relativi al monitoraggio fiscale, a condizione che nella relazione i redditi e le attività vengano dettagliate anche relativamente al 2016 e alla frazione di anno 2017 fino alla data di presentazione dell’istanza di adesione. Probabilmente per una svista normativa più che per effettivo intento del legislatore, rimaneva in essere l’obbligo di compilare il quadro RW per calcolare IVIE e IVAFE, Evidentemente tale previsione avrebbe vanificato l’esonero previsto, introdotto anche per una questione di riservatezza del contribuente che accede alla voluntary.
La modifica interviene proprio ad estendere l’esonero anche per tali imposte, con la conseguenza, come ribadisce la Circolare, che anche tali imposte relativamente al 2016 debbano essere liquidate e versate entro il 30 settembre 2017. Con riferimento alla frazione di anno 2017, la Circolare chiarisce che deve intendersi il periodo tra il 1°gennaio 2017 e la data di presentazione dell’istanza.
Per ottenere l’ulteriore beneficio della riduzione delle sanzioni RW alla metà del minimo era necessario che le attività fossero trasferite in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo white list, o che l’istituto finanziario del Paese estero presso cui le attività erano depositate rilasciasse il c.d. waiver, ossia l’autorizzazione a trasmettere su richiesta le informazioni all’agenzia delle entrate italiana riguardo le attività estere.
La Circolare chiarisce che il waiver non è più richiesto se i Paesi esteri (ex black list con accordo) sono nel frattempo diventati a tutti gli effetti white list e, essendo membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, per le attività ivi previste non è più previsto il rilascio del waiver. Si tratta in particolare di Svizzera, Liechtenstein e Monaco.