Entro domani 16 marzo 2018 dovrà essere versato il saldo Iva 2017 ma a differenza dello scorso anno i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente non possono considerare le fatture passive del 2017 (con Iva esigibile nel 2017) che sono state ricevute dal 1°gennaio al 16 Marzo 2018, non solo perchè hanno dovuto inviare entro la fine di febbraio 2018 la liquidazione Iva dell’ultimo trimestre del 2017, ma soprattutto perchè l’Iva addebitata in queste fatture può essere detratta solo nel 2018 (anno di ricezione della fattura) nel modello annuale Iva 20198 relativo al 2018. E’ necessario che per detrarre l’Iva esista questo duplice requisito: Iva esigibile e fattura ricevuta.
Una novità per il calcolo del saldo Iva 2017, riguarda le fatture con l’Iva esigibile nel 2017, arrivate nel 2017, e da registrare nell’apposito sezionale relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, in questo caso la norma consente di registrarle entro la fine di aprile 2018, ma per chi è a debito il saldo Iva 2017 scade domani e in questi casi, è opportuno posticipare il pagamento al 30 giugno 2018 ed effettuare la registrazione, nel sezionale Iva, entro il 30 aprile 2018 ,(termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2017) delle fatture d’acquisto 2017 non ancora registrate in modo tale da detrarre l’Iva direttamente nel modello annuale. Queste fatture non sono state indicate nella comunicazione della liquidazione dell’ultimo trimestre 2017, in quanto quest’ultima doveva essere inviata entro il 28 febbraio 2018.