In attesa di una proroga, da parte del Governo, delle scadenze tributarie per l’intero territorio nazionale, a fronte dell’emergenza in atto, il saldo IVA a debito per il 2019 puo’ essere versato entro:
- il 16 marzo 2020, termine ordinario previsto dall’art.6 del D.P.R. 542/99.
- il 30 giugno 2020, ai sensi dell’art.17 comma 1 del DPR.435/2001, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (maggiorazione pari all’1,6%);
- il 30 luglio 2020 ai sensi dell’art.17 comma 2 del DPR.435/2001, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% applicata all’importo di cui al punto precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,00064%).
Il predetto versamento puo’ essere rateizzato in massimo nove rate mensili di pari importo completando la rateizzazione entro il mese di novembre. In questo caso sono dovuti gli interessi mensili 0,33% a partire dalla seconda rata (art.5 comma 1 del DM.21 Maggio 2009).
Qualora emerga un saldo Iva a credito, invece, lo stesso puo’ essere:
- portato a riduzione del debito Iva a partire dal mese di gennaio o dal primo trimestre 2020, a seconda della periodicita’ con la quale si liquida l’imposta;
- utilizzato in compensazione “orizzontale” mediante F24 a condizione che ove necessario, la dichiarazione annuale rechi l’apposizione del visto di conformita’ oppure la sottoscrizione da parte dell’organo di revisione legale dei conti.
- chiesto a rimborso, qualora sussista una delle fattispecie previste dall’art.30 del DPR. 633/72 (es.aliquota media).
Versamento del saldo Iva entro il 16 marzo ultima modifica: 2020-03-12T06:14:18+01:00 da