Secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza 14786/2022, in relazione ai tributi il cui gettito sia destinato alle Regioni o alle Province, qualora il contribuente abbia compilato erroneamente il modello F24 (e, in particolare, abbia commesso errori nella compilazione dell’F24 Sezione Regione) e il tributo, sia incassato da un soggetto diverso dall’ente creditore competente, il medesimo contribuente non è tenuto a versare nuovamente il tributo e a presentare istanza di rimborso, ma l’ente creditore che lo ha incassato deve riversarlo al soggetto competente a riscuotere l’imposta, in quanto «la pretesa impositiva è soddisfatta e la ripartizione del gettito è rispettata». Pertanto, in forza del principio stabilito dalla Cassazione, il contribuente non è tenuto a regolarizzare la propria posizione, procedendo con un nuovo versamento con codice tributo corretto e con una successiva istanza di rimborso, dovendo invero l’ente che ha incassato impropriamente il tributo provvedere alla regolarizzazione, in attuazione della buona fede che deve sussistere tra le parti in base all’articolo 10 della legge 212/2000.
Versamenti effettuati ad enti creditori diversi
Versamenti effettuati ad enti creditori diversi ultima modifica: 2024-01-27T06:26:00+01:00 da