Veicoli ad uso promiscuo e calcolo del fringe benefit

Sono state pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» 298/2023 del 22 dicembre scorso le tabelle elaborate dall’Aci per il calcolo del fringe benefit relativo ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti da utilizzarsi a partire dal primo gennaio 2024. Tra le principali novità rispetto allo scorso anno, si evidenzia il rilevante numero di autoveicoli e motocicli che entrano nelle nuove tabelle e quelli che ne escono. Novità di rilievo riguarda il generalizzato aumento dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli. Dirette conseguenze ci sono anche per i dipendenti che sono contrattualmente tenuti a versare un corrispettivo pari al valore del benefit per l’uso del veicolo. Per questi lavoratori, infatti l’aumento dei valori tabellari, con riferimento specifico al modello di veicolo in uso, si traduce in un corrispondente aumento del versamento o della trattenuta in busta paga, il cui importo, comunque, si deve intendere comprensivo di Iva (che, dunque, dovrà essere scorporata in sede di fatturazione e non aggiunta).

Per quanto attiene alla quantificazione del valore in natura di autovetture, motocicli e ciclomotori dati in uso promiscuo, immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati a partire da questa data, si assume la percentuale indicata nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir – e graduata in relazione al livello di emissioni di Co2 del veicolo (in sostanza, dal 25% al 60%) – sul costo di percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, ottenuto in base al costo chilometrico indicato nelle tabelle Aci, al netto di eventuali somme specifiche versate o trattenute al dipendente.

Per i medesimi veicoli, concessi in uso promiscuo non oltre il 30 giugno 2020, si utilizza lo stesso meccanismo di calcolo, ma la percentuale da considerare è fissa al 30%, a prescindere dalle emissioni del veicolo.

Infine, per le autovetture, motocicli e ciclomotori, immatricolati antecedentemente al 1° luglio 2020 e concessi a partire da questa data, si dovranno applicare i criteri generali stabiliti in tema di determinazione dei fringe benefit, tenendo conto, tuttavia, di valorizzare la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore. Pertanto, dal valore normale dell’utilizzo del mezzo occorre scorporare quello svolto nell’interesse del datore di lavoro.

Veicoli ad uso promiscuo e calcolo del fringe benefit ultima modifica: 2024-01-09T06:17:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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