Nell’attesa di conoscere il testo ufficiale che verrà presentato in Parlamento oggi, sta suscitando largo interesse la disposizione relativa ai super ammortamenti attualmente contenuta nell’art. 8 della bozza del disegno di legge di stabilità 2016.
Come già anticipato, la norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.
Con particolare riferimento ai veicoli, il costo d’acquisto è deducibile, secondo la disciplina fissata dall’art. 164 del TUIR.
Per questo il Ddl. di stabilità prevede che, fermo restando quanto disposto con riferimento alla maggiorazione del 40% del costo d’acquisto e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR.
Nell’attesa di leggere le relazioni di accompagnamento al provvedimento, la disposizione dovrebbe leggersi nel senso che anche per le autovetture (tutte) vale l’incremento del costo di acquisizione del 40% (“fermo restando quanto disposto dal comma 1”) e che il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l’acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura.
La percentuale di deducibilità (20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.
Depongono, a favore di questa lettura, tanto la lettera della norma quanto il contesto complessivo.
Dal punto di vista letterale, quando l’art. 164 del TUIR menziona “i limiti” intende riferirsi alla soglia di costo. Si pensi all’ultimo periodo della lett. b), ove si afferma che “il predetto limite” di 18.075,99 euro per le autovetture è elevato a 25,822,84 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
Dal punto di vista sistematico, se la percentuale di deducibilità serve a forfettizzare l’inerenza dei suddetti beni, un eventuale incremento non sarebbe coerente con le finalità della disposizione.
Quindi, ai fini esemplificativi, considerando l’acquisto di un’auto aziendale il 1° gennaio 2016 ad un costo di 15.000 euro (per semplicità espositiva non si considera il calcolo dell’IVA), il costo totale deducibile con la maggiorazione del 40% sarà pari a 21.000 euro, fiscalmente rilevante per intero posto che il limite di deducibilità viene innalzato, per effetto della specifica disposizione, a 25.306 euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99 euro).
Sul costo così maggiorato (21.000 euro) sarà quindi applicato il coefficiente di ammortamento, pari al 25%, e l’ordinaria percentuale di deducibilità del 20%; in sostanza, la quota di ammortamento annuale deducibile sarà pari a 1.050 euro (ferma restando la riduzione alla metà prevista per il primo anno).