Dal punto di vista sostanziale è previsto che le perdite pregresse possano essere scomputate dal maggior imponibile accertato a seguito solo a seguito di apposita istanza presentata dal contribuente entro il termine di proposizione del ricorso.
Con il provvedimento dell’08/04/2016 l’Agenzia delle entrate, oltre ad aver approvato il relativo modello, ha individuato i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento delle perdite pregresse.
La richiesta di utilizzo in compensazione delle perdite pregresse è ammessa a condizione che a seguito dello scomputo della perdita del periodo d’imposta oggetto di accertamento residui un maggiore imponibile. Ipotizzando che una società abbia dichiarato per l’anno d’imposta 2014 una perdita fiscale pari a 130 € e a seguito di accertamento vengano rilevati maggiori ricavi non dichiarati pari a € 170 €, l’imponibile oggetto di possibile compensazione con le perdite pregresse, sussistenti e non già utilizzate, ammonta a 40 € (170 di maggiori ricavi- 100 di perdita di periodo dichiarata).
Il modello è trasmesso insieme alla copia di un documento d’identità del firmatario dell’istanza, all’indirizzo PEC dell’Ufficio competente all’accertamento nei confronti del contribuente. Si ricorda che lo stesso modello deve essere presentato entro il termine per la proposizione del ricorso, ossia entro 60 giorni dalla data di notifica. La presentazione del modello sospende il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni.
L’ufficio, previo riscontro dell’utilizzabilità delle perdite, procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione del modello.