La più grande novità di quest’anno è costituita dalla possibilità di presentare la dichiarazione in modalità precompilata. Il 730 precompilato interesserà, nella prima fase, i lavoratori dipendenti, i pensionati e una buona parte dei lavoratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Passando all’aspetto operativo. è previsto che a partire dal 15 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione online la dichiarazione precompilata. Il contribuente potrà accettarla così come oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate e/o inserendo ulteriori informazioni. Il cittadino potrà accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa potrà delegare il prorio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale) un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Il contribuente potrà in ogni caso continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello UNICO persone fisiche. A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia è previsto un diverso iter dei controlli documentali. In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che prestas assistenza fiscale. i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti da soggetti terzi (banche, assicurazioni ecc.) non saranno sottoposti a controllo documentale. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all’opposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. Eventuali richiesta di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente ai CAF o ai professionisti. Questi ultimi dovranno acquisire la delega da parte di ciascuno dei contribuenti per permettere di scaricare la propria dichiarazione, al fine di rafforzare la tutela per l’accesso al 730 precompilato. Occorre indicare oltre al numero e la data della delega la tipologia e il numero del documento d’identità del contribuente e i dati del reddito complessivo e dell’importo a debito o a credito risultante dal modello dell’anno precedente. Naturalmente il contribuente in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate può accedere direttamente alla propria dichirazione nell’area indicata in cui sarà resa disponibile entro il 15 Aprile e potrà addirittura utilizzare le credenziali rilasciate dall’Inps; inoltre il contribuente avrà il diritto di visualizzare l’elenco dei soggetti, ai quali la sua dichiarazione precompilata è stata messa a disposizione, i quali avranno precedentemente al 15 Aprile fatto richiesta, tramite il modello di delega su indicato, per poter accedere ai dati del modello precompilato. Inoltre, tramite lo studio che fornisce il servizio di Centro Assistenza Fiscale quale soggetto incaricato di “Open Dot Com”, Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il contribuente potrà accedere anche al proprio modello 730 precompilato, accettarlo o disporre la modifica, sottoscrivendo una semplice delega senza necessità di richiedere il PIN all’Agenzia delle Entrate. Per poter utilizzare il modello 730 è necessario che i contribuenti percepiscano una retribuzione (compenso, stipendio o pensione, genericamente indicati come retribuzione) da un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) in forza di un rapporto in essere, nel corso dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, almeno nei mesi di giugno e luglio. Dal 2014 possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito reddito di lavoro dipendente, da pensione o assimilati e che non hanno nessun sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso l’eventuale rimborso potrà essere effettuato dall’Agenzia delle Entrate, mentre i versamenti delle imposte a debito saranno effettuati dal contribuente con modello F24. I vantaggi per il contribuente con la presentazione del modello 730, tranne coloro senza sostituto, e che le imposte vengono trattenute oppure rimborsate, direttamente dal sostituto d’imposta sulla retribuzione. E’ possibile utilizzare l’eventuale credito, risultante dalla dichiarazione, per il pagamento dell’Imu, della Tasi e delle altre imposte che possono essere versate con il modello F24. Per garantire piena uniformità a tutti i contribuenti (sia a quelli che fruiscono della dichiarazione precompilata che agli altri) a partire dal 2015 (periodo d’imposta 2014) vengono unificate le scadenze per il 730 al 7 luglio, sia se il modello viene presentato direttamtne dal contribuente, sia se viene presentato tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista.
Tutte le novità del mod.730/2015
Tutte le novità del mod.730/2015 ultima modifica: 2015-03-06T18:41:12+01:00 da