Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova edizione della definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, delle regioni e degli enti locali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017. Dalla rottamazione sono escluse le sanzioni. La definizione agevolata non è automatica: è infatti necessario un atto dell’ente locale o regionale che stabilisca, tra l’altro, il numero di rate e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata e i termini per presentare l’istanza.
In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (D.L. 148/2017), è stata introdotta la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, delle regioni e degli enti locali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
Non si tratta di una novità in senso assoluto. In sostanza si tratta di una ulteriore definizione delle ingiunzioni fiscali già disciplinata dall’art. 6-ter del D.L. n. 193/2016, richiamato nella nuova agevolazione. La definizione non è automatica. È necessario un atto dell’ente locale o regionale. Senza una apposita deliberazione di questi enti la definizione non entra in vigore.
Tributi enti locali: in arrivo la seconda rottamazione ultima modifica: 2017-11-21T06:05:36+01:00 da