Trattamento fiscale dei fringe benefit

Con la legge di Bilancio esaminata dal Parlamento hanno trovato conferma alcuni interventi riguardanti il trattamento fiscale della fruizione, da parte dei lavoratori dipendenti, di beni e servizi erogati dai datori di lavoro, i cosiddetti fringe benefit.

Il legislatore conferma, con un intervento di portata  pluriennale (triennio 2025-2027) che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione e/o per gli interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale non sarà imponibile entro il limite complessivo di 1.000 euro, innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. 

Tra le novità più significative, il comma 48 della manovra introduce modifiche sostanziali al calcolo del benefit rappresentato dall’utilizzo privato delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Per auto, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione e concessi con contratti stipulati a decorrere dal primo gennaio 2025, il valore della base imponibile sarà il 50% (non più il 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI, che il ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo.

Trattamento fiscale dei fringe benefit ultima modifica: 2025-01-03T06:05:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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