La materia relativa alla tassazione degli utili ha subito, nel corso degli anni, un consistente numero di modifiche normative e conseguenti interventi chiarificatori. Da ultimo, l’articolo 1, comma 1006, della legge n. 205/2017 (il Bilancio 2018), ha apportato ulteriori modifiche al regime di tassazione dei dividendi in favore di persone fisiche non esercenti attività d’impresa.
È opportuno precisare che il sistema di tassazione degli utili societari è stato modificato dal decreto legislativo n. 344/2003 che, in attuazione della legge delega n. 80/2003, ha riscritto l’intera disciplina, abolendo il precedente meccanismo basato sul credito d’imposta per sostituirlo con un sistema di esenzione parziale dei proventi da capitale.
Per effetto delle modifiche apportate al testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), la nozione di utili nell’ambito dei redditi di capitale è oggi rinvenibile dal disposto dell’articolo 44.
In base al Tuir rientrano tra i redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.
Secondo tale definizione i proventi degli strumenti finanziari che non sottendano una partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata non sono qualificabili come “utili” in senso proprio. Tuttavia, si considerano similari alle azioni, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti, a condizione che:
- la remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente
- l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente o da elementi certi e precisi.
È da segnalare che le disposizioni in materia di dividendi riservano un trattamento fiscale differenziato a seconda della tipologia del percettore. In particolare, è previsto un regime fiscale differenziato per gli utili percepiti:
- al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali dai soggetti passivi dell’Ipef
- nell’esercizio di imprese commerciali dai soggetti passivi dell’Irpef
- da società ed enti soggetti all’Ires.
Pertanto, dopo aver definito l’ambito di applicazione della disciplina dei dividendi, andiamo ad analizzare il regime di tassazione previsto per i soggetti percipienti non esercenti attività d’impresa, contenuto nell’articolo 47 del Tuir.
Come anticipato, la legge di bilancio 2018 ha modificato talune disposizioni dell’articolo 47 del Tuir, uniformando le modalità di tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate con quelle relative ai redditi da partecipazioni non qualificate. Il nuovo regime di tassazione trova applicazione sui dividendi prodotti a partire dal 1° gennaio 2018.
Nonostante l’applicazione del nuovo regime, tuttavia, continuerà a essere importante individuare il momento di produzione degli utili, in quanto, per quelli prodotti fino al 31 dicembre 2017, il regime di tassazione dei dividendi delle persone fisiche, non imprenditori, continuerà a essere caratterizzato dal tipo di partecipazione detenuta, qualificata o non qualificata.
Precisiamo che per partecipazione qualificata, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir, si intende la partecipazione, i cui diritti o titoli rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Diversamente la partecipazione non è qualificata nel caso in cui diritti o titoli rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria inferiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5 o al 25 per cento.