Nel linguaggio economico-aziendale il cespite rappresenta quel bene materiale o immateriale, avente utilità pluriennale in quanto impiegato durevolmente nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Nella presente analisi ci soffermeremo esclusivamente sui beni materiali ad utilità pluriennale (c.d.immobilizzazioni materiali) con particolare riguardo al trattamento contabile applicabile alle plusvalenze conseguite.
Ebbene quando un’immobilizzazione materiale è oggetto di vendita occorre eliminare la relativa voce contabile in contropartita del corrispettivo ricevuto; tale eliminazione deve essere effettuata per il valore netto contabile dell’immobilizzazione materiale ceduta, calcolata come differenza tra il costo storico e gli ammortamenti accumulati fino alla data di cessione, inclusa anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stata utilizzata.
L’eventuale differenza positiva tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione viene denominata plusvalenza e deve essere rilevata nel conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”.
Al riguardo va ricordato che è stata eliminata, a partire dal 1° gennaio 2016 e con riferimento ai bilanci riferiti agli esercizi aventi inizio a partire da tale data, la sezione straordinaria del conto economico. Pertanto, eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di cespiti saranno scritte nel ” Valore della produzione” del conto economico.
Relativamente alla disciplina IRES, l’articolo 86, comma 2, del Tuir dispone che nel caso di cessione di cespite materiale a titolo oneroso, la plusvalenza fiscalmente rilevante è rappresentata dalla differenza tra il corrispettivo di vendita, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e la quota di costo non ancora ammortizzato.
Invece nel caso di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la perdita o il danneggiamento del cespite, la grandezza da contrapporre al costo non ancora ammortizzato sarà rappresentata dall’indennizzo conseguito, sempre al netto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Infine, qualora i cespiti vengano assegnati ai soci o comunque destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa la plusvalenza fiscalmente rilevante sarà calcolata come differenza tra il valore normale ed il relativo costo non ancora ammortizzato, (articolo 86, comma 6, del Tuir), laddove il valore normale è rappresentato dal valore di mercato del cespite.
Con riguardo all’imputazione temporale, la plusvalenza da cessione del cespite materiale concorre a formare il reddito imponibile IRES nell’esercizio in cui è stata conseguita; tuttavia laddove il bene ceduto sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, il contribuente può in alternativa alla tassazione in un unico esercizio, dividere la predetta plusvalenza su un massimo di cinque esercizi in quote costanti, rateizzando così la relativa tassazione.
In merito al computo del triennio va tenuto presente che la norma non fa riferimento al possesso del bene per tre esercizi ma per tre anni e pertanto al fine di optare per la rateizzazione della plusvalenza occorre dunque verificare il superamento di un periodo di 1095 giorni.
Inoltre in caso di bene acquistato a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto previsto nell’ambito di un contratto di locazione finanziaria, il periodo di tre anni si computa dalla data dell’inizio della detenzione del bene tramite leasing e non dalla data successiva al riscatto del cespite.