Verificabilità di tutti i libri sociali da parte degli associati, obbligo di pubblicare i bilanci nel Registro del Terzo settore e rendicontazione dei compensi dei componenti degli organi sociali nel sito dell’ente. Sono gli elementi fondamentali della “trasparenza” che il decreto di riforma (DLgs.117/2017) ha introdotto per tutti gli enti che sceglieranno di iscriversi nel Registro unico del Terzo settore.
Una novità rilevante riguarda il bilancio d’esercizio il cui deposito (presso gli enti regionali o la prefettura che aveva riconosciuto l’ente) era fino ad oggi finalizzato al mantenimento della propria qualifica oggettiva e quindi soprattutto, al riconoscimento di agevolazioni finanziarie e fiscali di cui l’ente godeva.
Con l’art.13 del DLgs.117/2017, anche in merito alla presentazione del bilancio, le regole cambiano totalmente.
Viene fatta una distinzione fra enti che esercitano la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (salvo le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario ex art.86) ed enti che non esercitano tali attività.
I primi devono redigere il bilancio (nelle forme previste dal codice civile in relazione alle dimensioni dell’ente) e depositare lo stesso presso il Registro delle imprese.
Gli enti del Terzo settore non esercenti attività commerciale saranno tenuti, invece, a depositare il loro bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse dell’ente l’art.14 prevede per tutti gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100.000 euro annui l’obbligo di pubblicare annualmente (e tenere aggiornati) nel proprio sito internet o in quello della rete associativa a cui gli stessi aderiscono, gli emolumenti, i compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti:
-ai componenti gli organi di amministrazione
-ai componenti gli organi di controllo
-ai dirigenti
-agli associati
In definitiva tutti gli interessati (clienti, fornitori, soci attuali o potenziali, enti finanziatori, fisco ecc.) potranno monitorare come l’ente in questione utilizza le proprie risorse nei confronti dei soggetti legati allo stesso.