Trasparenza fiscale

Il regime opzionale di trasparenza fiscale per le società di capitali consente a tali società di attribuire direttamente ai soci i redditi prodotti indipendentemente dall’effettiva percezione. L’opzione per il regime di trasparenza fiscale può essere esercitata solo: a) dalle società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali, ciascuna con una percentuale di partecipazione agli utili e diritti di voto, esercitabili nell’assemblea ordinaria di cui all’art. 2364 c.c.,non inferiore al 10% e non superiore al 50%(trasparenza ex art. 115 del TUIR) ; b) dalle s.r.l. interamente partecipate da persone fisiche purchè il numero soci non sia superiore a 10, elevato a 20 nel caso di s.r.l. di tipo cooperativo (trasparenza ex art.116 TUIR). L’esercizio dell’opzione deve avvenire entro il primo dei tre periodi d’imposta della società partecipata, a decorrere dal quale si intende far valere il regime di trasparenza. Pertanto se si intende esercitare l’opzione per il triennio 2013-2015, il termine di legge scadrà il prossimo 31 dicembre 2013. L’opzione per la trasparenza fiscale deve essere esercitata in modo espresso – sia dalla società partecipata (sulla quale gravano gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate); -sia da ciascuno dei soci (tenuti a inviare raccomandata A/R alla società partecipata contenente l’intenzione di avvalersi del regime opzionale). Nel particolare caso delle s.r.l a socio unico, esso può essere omesso, in quanto la volontà della società partecipata (espressa attraverso il successivo invio telematico del modello per l’esercizio dell’opzione) coincide con quella del socio, che ne detiene il 100% del capitale. Nel caso in cui la compagine si componga di più soggetti, è necessario che la società partecipata acquisisca le manifestazioni di volontà dei soci espresse mediante raccomandata A/R. L’eventuale mancato esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza è sanabile attraverso la cosiddetta remissione in bonis prevista dal DL.16/2012. Per avvalersi di questo istituto, si deve inviare il modello entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico SP) che scade successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione, versando contestualmente la sanzione di euro 258. Una società con esercizio coincidente con l’anno solare che intende esercitare l’opzione per il triennio 2013-2015, ma non effettua l’opzione entro domani (31 dicembre 2013), applicando la remissione in bonis, può sanare il mancato invio del suddetto modello presentandolo entro il termine di presentazione della dichiarazione Unico SP 2014. Si ricorda, infine, che una volta esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale è irrevocabile per tre periodi d’imposta.

Trasparenza fiscale ultima modifica: 2013-12-30T13:12:36+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo