Trasparenza dei bilanci e armonizzazione contabile

Quello dell’armonizzazione dell’informativa economico-finanziaria delle imprese rappresenta ormai da svariati decenni un tema al quale la dottrina economico-aziendale attraverso oppurtuni approfondimenti verifica la sua concreta fattibilita’.

L’obiettivo di questo contributo e’quello di provare ad offrire un quadro di sintesi in merito allo stato di attuazione del processo di armonizzazione contabile in Europa, analizzando lo stato stato dell’arte su due diversi livelli, ossia quello delle societa’ quotate nei mercati regolamentari dell’Unione Europea e quello delle societa’ non quotate.

Il bilancio d’esercizio costituisce il principale flusso informativo che l’azienda indirizza ai soggetti partecipanti, all’impresa: azionisti, prestatori di lavoro, finanziatori, clienti, fornitori, amministrazione finanziaria dello Stato e tutti quanti gli altri soggetti interessati a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nonche’ i suoi risultati reddituali.

All’interno dell’azienda il bilancio ha una funzione strumentale rispetto al sistema delle decisioni ed a quello del controllo: all’esterno il bilancio soddisfa le esigenze conoscitive di tutti coloro che manifestano interessi per gli andamenti dell’azienda. Il bilancio svolge una funzione di comunicazione fondamentale, proprio perche’ quanto maggiore sara’ la qualita’ di comunicazione fornita, tanto maggiore sara’ la probabilita’ di mantenere le relazioni di qualita’ con gli stakeholder e di contenere i costi delle relazioni stesse.

Maggiore armonizzazione, infatti, significherebbe maggiore trasparenza delle vicende aziendali che determinano le dinamiche economico-finanziarie e patrimoniali, quindi maggiori e migliori possibilita’ di accesso ai mercati dei fattori produttivi, in primis il mercato di capitali.

Il processo di armonizzazione deve iniziare innanzi tutto nello stabilire e raffinare le norme di comportamento del collegio sindacale di societa’ quotate che mettono in evidenza i rapporti tra collegio sindacale e incaricato alla revisione legale. Il collegio sindacale e il revisore legale o la societa’ di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l’ espletamento dei propri compiti. Il revisore legale o la societa’ di revisione legale informano senza indugio Consob e l’organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell’ attivita’ di revisione legale.

Una revisione di buona qualita’ contribuisce al regolare funzionamento dei mercati in quanto rafforza l’ integrita’e l’efficienza dei bilanci. Per evitare eventuali conflitti di interesse, e’ importante che il revisore o la societa’ di revisione, prima di accettare o proseguire l’incarico valuti se siano soddisfatti i requisiti di indipendenza e soprattutto se si presentino eventuali rischi per la sua indipendenza riconducibili alla relazione con la societa’ o l’ente pubblico che ha fornito l’incarico. E’opportuno che il revisore o la societa’ di revisione confermi la sua indipendenza con cadenza annuale al collegio sindacale per le societa’ quotate e non quotate e al comitato di controllo interno e la revisione per gli enti di interesse pubblico e discuta con essi qualsiasi minaccia per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarla.

Anche negli enti di interesse pubblico (banche, imprese di assicurazioni e imprese di riassicurazione) la qualita’ della revisione legale della societa’ sottoposta a revisione risulterebbe sostanzialmente migliore in presenza di una maggiore comunicazione  tra il revisore legale o la societa’ di revisione legale da un lato, e il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell’altro.

Accanto ad un dialogo regolare in fase di esecuzione della revisione e’ importante che il revisore legale o la societa’ di revisione presenti al comitato per il controllo interno e la revisione contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione. Tale relazione dovrebbe esser presentata al comitato per il controllo interno e la revisione non piu’ tardi della relazione di revisione. Su richiesta, il revisore legale o la societa’ di revisione legale dovrebbero discutere le questioni principali segnalate nella relazione aggiuntiva con il comitato per il controllo interno.

E’ importante rafforzare sia nelle societa’ quotate e non quotate e negli enti di interesse pubblico rispettivamente il ruolo del collegio sindacale e del comitato per il controllo interno per consentire all’assemblea generale degli azionisti della societa’ o ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata.

Un corretta rappresentazione dei bilanci permette di attuare una migliore armonizzazione dei bilanci a livello europeo. A partire dal 2002, quindi, quando si parla di armonizzazione contabile bisogna distinguere tra societa’ quotate e non quotate, tra enti di interesse pubblico e etra bilancio d’esercizio e consolidato. Se, infatti, fino al 2002 tutte le societa’ operanti in uno stato membro dellUE dovevano far riferimento al contenuto delle direttive contabili IV e VII per la predisposizione dei loro bilanci (rispettivamente d’esercizio e consolidati) dopo l’emanazione del regolamento 1606, e piu’ precisamente dal 2005, le societa’ quotate hanno iniziato a redigere obbligatoriamente i propri bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mentre le non quotate continuano a redigere il bilancio secondo le normative nazionali uniformate alle direttive.

Trasparenza dei bilanci e armonizzazione contabile ultima modifica: 2018-09-26T06:04:41+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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