E’stata resa obbligatoria, a partire dal 1^gennaio 2020 la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’art. 22 del decreto Iva, ossia commercio al dettaglio e attivita’ assimilate. L’obbligo e’ anticipato al 1^luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro annui.
Dal punto di vista operativo, il nuovo obbligo sostituisce:
- la registrazione dei corrispettivi di cui all’art.24, primo comma, del decreto Iva ( la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria).
- l’obbligo di certificazione fiscale assolto mediante scontrini o ricevuta fiscale nonche’ gli obblighi di registrazione dei corrispettivi. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilita’ e la sicurezza dei dati dei corrispettivi.
Il MEF, con il decreto ministeriale 10 maggio 2019, ha individuato le attivita’ esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (“scontrino elettronico”) tra le quali, ad esempio, rientrano le operazioni non interessate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (si pensi alla cessione di tabacchi, giornali, quotidiani, periodici) purche’ ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalita’ previste dall’art.24 del decreto Iva.
Anche per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla legge 190/2014, vige l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi decorre dal 1^aprile 2017.