Con la circolare 3/E/2020 di venerdi 21 febbraio, l’Agenzia delle Entrate e’intervenuta fornendo alcuni importanti chiarimenti in materia di trasmissione dei corrispettivi.
Particolare rilievo assumono alcune precisazioni in materia di documento commerciale, il quale deve essere emesso in occasione dell’esecuzione dell’operazione e non nel momento di effettuazione della stesa ai fini Iva. Da cio’ ne discende, dunque, che, in caso di prestazione di servizi non assume rilievo il momento del pagamento, ma quello dell’ultimazione della prestazione, se precedente.
Da cio’ ne discende che , in caso di prestazione di servizi non pagata sara’ necessario emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso. Successivamente al momento del pagamento, essendosi perfezionato il momento impositivo Iva, dovra’ essere emesso un nuovo documento commerciale richiamando gli elementi identificativi di quello precedente.
In alternativa, e’comunque lascaiata la possibilita’ al contribuente la possibilita’:
- di emettere fattura immediata ex art.21, comma 4, D.P.R. 633/72, entro dodici giorni dall’effettuazione della prestazione ai fini Iva (tipicamente il pagamento)
- di emettere, entro 15 giorni del mese successivo a quello di effettiva effettuazione della prestazione ai fini Iva (tipicamente il pagamento) fattura differita ex art.21, comma 4 lettera a), D.P.R. 633/72.
A diverse conclusioni deve invece giungersi, ovviamente, nell’ambito della cessione dei beni. in questo caso, infatti, se al momento della cessione del bene il pagamento non e’ stato effettuato occorrera’ emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso. Al momento del pagamento non sara’ necessario emettere un nuovo documento commerciale, in quanto l’operazione si e’ gia’ perfezionata ai fini Iva con la consegna, sara’ quindi sufficiente, per l’esercente. documentare l’avvenuto pagamento mediante il rilascio di una semplice quietanza di pagamento o con un’annotazione sul documento commerciale gia’ emesso.