La Corte di cassazione con l’ordinanza 11600/2016 ha stabilito che i terreni agricoli diventando edificabili possono essere venduti dall’imprenditore agricolo scontando l’imposta di registro proporzionale e non l’Iva.
Il terreno divenendo edificabile perde la sua qualità di bene strumentale per l’impresa, e, pertanto, non rientra tra le operazioni imponibili ai fini Iva di cui al DPR 633/72. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la sopravvenuta edificabilità del terreno fosse del tutto ininfluente per escludere la natura dei terreni oggetto di compravendita e pertanto la cessione del terreno da parte dell’imprenditore agricolo rileva ai fini Iva quando il terreno è edificabile ed è utilizzato dal cedente nell’ambito della propria attività produttiva.
Con la suddetta ordinanza la Corte di Cassazione ribadisce quanto già sostenuto in precedenza da altre sentenze, ovvero che, avendo il terreno assunto il carattere di suolo destinato all’edificazione, ha perduto la qualità di bene strumentale relativo all’impresa. Pertanto, il bene è uscito dalla tipologia degli atti soggetti ad Iva considerati dall’art.2 del DPR 633/72 ed è quindi soggetto ad imposta di registro proporzionale.
In ambito tributario un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi.
L’ordinanza della Cassazione 11600 considera un’ipotesi per la quale i giudici avevano giustificato l’esclusione da Iva in quanto il terreno aveva una superficie modesta ed adiacente alle abitazioni per cui ragionevolmente estraneo all’esercizio dell’impresa agricola. Ma se un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ha una dimensione rilevante e viene normalmente coltivato anche al momento della vendita e magari anche dopo, sussiste la strumentalità all’esercizio dell’attività agricola e quindi l’assoggettamento ad Iva dovrebbe essere obbligatorio.
La percezione da parte dell’imprenditore agricolo, in occasione della cessione del fondo, di una serie di indennizzi in aggiunta al corrispettivo, non può essere ricondotta alla fattispecie di redditi diversi. Occorre individuare quali somme sono destinate a reintegrare la mancata percezione di redditi e quali invece risarciscono pregiudizi di natura diversa.
In occasione di una cessione di un terreno agricolo nell’ambito di un esproprio, erano stati pattuiti a favore dell’imprenditore agricolo cedente, oltre al corrispettivo, una serie d’importi a titolo d’indennizzo per la perdita del requisito di imprenditore agricolo. E’ necessario tra queste somme individuare quelle corrisposte per mancato guadagno da ritenersi imponibili e quelle corrisposte per danno emergente da ritenersi non imponibili.
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