Trasferibilita’del superbonus del 110%

Anche la detrazione maggiorata del 110% si trasferisce all’acquirente in caso di vendita dell’immobile ovvero all’erede che detiene materialmente l’immobile a seguito del decesso del titolare della detrazione. 

La detrazione in questione, oltre ad essere maggiorata nelle misura, e’altresi’ piu’ veloce  da “spendere” in quanto l’arco temporale di fruizione e’di soli cinque anni in luogo de dieci anni normalmente richieste per le altre detrazioni.

In caso di cessione dell’immobile il destino naturale della detrazione residua e’di seguire il bene con conseguente passaggio dall’acquirente. Le stesse regole si applicano nel caso di donazione dell’immobile. A diverse conclusioni, invece, si perviene qualora oggetto del trasferimento sia il diritto di usufrutto, nel qual caso la detrazione rimane al nudo proprietario.

Piu’ complessa ed articolata e’l’ipotesi del decesso del titolare della detrazione poiche’ in questo caso e’previsto che l detrazione residua spetta all”erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Per detenzione materiale e diretta deve intendersi la possibilita’di disporre dell’immobile senza necessita’che lo stesso sia adibito ad abitazione principale. 

Trasferibilita’del superbonus del 110% ultima modifica: 2020-09-22T06:10:50+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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