Trascrizione delle servitù nelle compravendite

Se in contestualità a un contratto di compravendita viene costituita una servitù (a favore o a carico del fondo compravenduto), occorre effettuare una doppia trascrizione nei registri immobiliari, una per la compravendita e una per la servitù. In mancanza di quest’ultima, la servitù non è opponibile ai terzi, anche se menzionata nel cosiddetto «quadro D» dell’unica nota di trascrizione redatta (inerente alla compravendita). È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 28694 del 16 ottobre 2023. In altre parole, quando in un unico documento sia contenuta una pluralità di convenzioni, tutte soggette a pubblicità immobiliare per la loro opponibilità ai terzi, occorre predisporre una nota di trascrizione per ciascuna di esse.

Pertanto, il contratto che costituisce una servitù prediale (o anche un diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) deve essere oggetto di autonoma nota di trascrizione sia nel caso di un contratto avente per oggetto solo la servitù, sia di una costituzione di servitù pattuita in una più ampia convenzione che trasferisca la proprietà di beni immobili. Senza una specifica nota di trascrizione della servitù, chi acquista il fondo servente (pur sapendo che la servitù è stata costituita in precedenza) può pretendere di considerare il fondo libero da gravami.

Trascrizione delle servitù nelle compravendite ultima modifica: 2023-10-23T06:10:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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