Transito al forfettario senza aliquota al 5%

Non spetta l’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che transita dal regime ordinario a quello forfettario, anche qualora questo accada nei primi cinque anni di attivita’. 

Il comma 65, richiede il rispetto di tre requisiti per l’applicazione dell’aliquota del 5% in luogo di quella ordinaria del 15% , vale a dire:

  • che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attivita’in  regime forfettario, un’attivita’ artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • che l’attivita’ da esercitare  non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di quella precedentemente svolta in qualita’ di dipendente o di autonomo 
  • che, nel caso di prosecuzione di un’attivita’ svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente non superi la soglia di 85.000 prevista per l’accesso al regime forfettario.

L’aliquota del 5% e’ tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attivita’ applicando ab origine il regime forfettario e che, quindi, coloro che iniziano una nuova attivita’ in regime ordinario e solo successivamente “entrano” nel regime forfettario continuando a svolgere la medesima attivita’ non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. Cio’anche laddove al momento di inizio dell’attivita’ il regime forfettario non venga appliccato per la presenza di cause ostative.  Pertanto per un contribuente proveniente dal regime ordinario e’ammesso l’accesso al regime forfettario ma con un’aliquota del 15%. 

Transito al forfettario senza aliquota al 5% ultima modifica: 2024-11-25T06:05:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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