Tracciabilità dei pagamenti per spese di trasferta

Per la determinazione del risultato economico da parte dell’imprenditore e dalle aziende relativo all’anno 2025, con la redazione del modello Redditi riferito alla suddetta annualità, la deducibilità delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC) sostenute in Italia e di quelle di rappresentanza (ovunque sostenute) è soggetta agli obblighi di tracciabilità. Analoghi obblighi si applicano agli esercenti arti e professioni per la determinazione del reddito di lavoro autonomo. 

Ai fini della relativa deducibilità il costo deve essere sostenuto con strumenti che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ad esempio, l’utilizzo di un mezzo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante prova della transazione tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA ed estratto conto e quest’ultimo può essere considerato una possibile prova del pagamento tracciabile nel caso in cui il soggetto sostiene  la spesa e non abbia a disposizione altre prove  dell’utilizzo di pagamento tracciabile. 

Tracciabilità dei pagamenti per spese di trasferta ultima modifica: 2026-02-14T06:11:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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