E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.65 di ieri, il DPCM n.29 del 20 febbraio 2015, contenente il regolamento attuativo delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR in busta paga, previste dalla legge di stabilità 2015. Diventa quindi operativa la possibilità, per il lavoratore dipendente, di poter richiedere mensilmente in busta paga, come quota integrativa della retribuzione, la corresponsione delle quote maturande del TFR di cui all’art. 2120 c.c. . Si ricorda che tale disposizione ha carattere sperimentale e trova applicazione fino al 30 giugno 2018. Per quanto riguarda i soggetti che possono esercitare tale opzione essi sono la generalità dei lavori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR. La stessa norma indica altresì il il novero degli esclusi, tra i quali si segnalano: i lavoratori domestici, i dipendenti del settore agricolo; coloro per i quali la legge o il CCNL prevede la corresponsione o l’accantonamento del TFR presso soggetti terzi; i dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, o destinatari di interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga. La quota maturanda di TFR, erogata direttamente in busta paga : è da considerarsi come parte integrativa della retribuzione, assoggettata a tassazione ordinaria (quindi, non soggetta, come di consueto, al regime di tassazione separata), ma non imponibile ai fini contributivi; non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo per l’erogazione del bonus di 80 euro al mese; non è considerata ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta per la tassazione del TFR, ai sensi dell’art.19 del Tuir.Sul piano operativo il lavoratore interessato a esercitare l’opzione dovrà presentare al proprio datore di lavoro un’apposita “istanza di accesso”.
TFR in busta paga
TFR in busta paga ultima modifica: 2015-03-20T12:18:37+01:00 da