Terzo settore: irrilevanti le sponsorizzazioni per valutare la natura non commerciale

Con il codice del terzo settore (CTS) introdotto con il DLgs.117/2017 sono stati individuati gli enti del Terzo settore (ETS), in cui ciascun ente è considerato tale oltre per l’aspetto soggettivo e le finalità di tali enti anche per l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sotto un profilo fiscale gli ETS possono essere sia di tipo non commerciale che di tipo commerciale. In altre parole, il CTS prevede la possibilità che gli ETS perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nello stesso tempo svolgano attività di natura commerciale. Ma occorre considerare che può verificarsi la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora le entrate commerciali superino quelle non commerciali, ad eccezione dei proventi da sponsorizzazione.

Pertanto l’ETS che nello stesso anno d’imposta abbia proventi da attività commerciali in misura superiore a quelli di natura non commerciale, pur restando ETS, cambi natura e diventi commerciale, con tutte le conseguenze relative, soprattutto in termini di perdita di diverse agevolazioni ma nell’ambito del calcolo per verificare il superamento del limite aritmetico di cui sopra non vanno considerati i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione.

L’attività di sponsorizzazione comporta che per il percettore (ETS) il provento è attratto nell’alveo del reddito d’impresa, da parte dello sponsor (soggetto erogante) si pone il problema dell’inquadramento di tale costo.

La norma non chiarisce la natura delle suddette spese. In alcuni casi si tratta di spese di pubblicità in altre di spese di rappresentanza e la diversa qualificazione produce effetti fiscali diversi.

Nell’ambito sportivo dilettantistico viene introdotta una presunzione legale assoluta,  il legislatore si è espresso in maniera tassativa stabilendo che i corrispettivi in denaro o in natura, erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche che non siano superiori all’importo annuo di 200.000,00 euro, costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità.

L’assenza di analoga chiarezza potrebbe limitare i soggetti eroganti di chiedere all’ETS di intraprendere attività di sponsorizzazione, limitando l’afflusso di denaro verso tali enti.

Terzo settore: irrilevanti le sponsorizzazioni per valutare la natura non commerciale ultima modifica: 2018-02-21T06:05:04+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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