Terzo settore e valutazione della commercialita’

A seguito delle procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’anagrafe delle ONLUS e’ rimasta operativa per gli enti che vi risultano iscritti al 22 novembre 2021 e che non si sono nel frattempo cancellati, i quali possono continuare e fruire delle relative agevolazioni. La definitiva soppressione dell’Anagrafe avverra’ a decorrere dal periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art.101 comma 10 del DLgs.117/2017. 

Cio’ che non e’ piu’possibile sono le nuove iscrizioni nell’Anagrafe delle Onlus per cui gli enti di nuova istituzione che, per la tipologia di attivita’, avrebbero potuto beneficiare della disciplina di favore (iscrizione alle ONLUS) ne restano esclusi e devono applicare la disciplina fiscale sulla base delle disposizioni generali del TUIR. 

Se l’attivita’ ha i connotati tipici dell’attivita’ d’impresa ai sensi dell’art.55 del TUIR, l’ente e’considerato commerciale, ancorche’ dichiari finalita’ non lucrative e saranno applicate le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II del TUIR (art.81-142) al pari delle societa’ commerciali. In caso contrario, si vertera’ nell’ambito della non commercialita’ con applicazione degli artt. 143-149 del TUIR, in base al tipo di ente (associativo o meno). 

Per stabilire se un ETS puo’ essere considerato non commerciale, in primo luogo occorre verificare se  il medesimo svolge in misura esclusiva o prevalente le attivita’ d’interesse generale. Se, quindi, per queste attivita’i i costi effettivi sono superiori ai corrispettivi, oppure viene rispettato il margine di tolleranza del 6%, l’attivita’ e’considerata non commerciale e il reddito risulta integralmente detassato ai fini IRES, resta ferma l’imposizione dei redditi fondiari, dei redditi di capitale e dei redditi diversi realizzati dall’ETS.

Qualora questa ipotesi non si verifichi, gli enti del Terzo settore sono considerati commerciali quando le attivita’ di interesse generale non rispettano i criteri su indicati e le entrate di attivita’ diverse, al netto delle sponsorizzazioni,  superano le entrate derivanti attivita’ non commerciali. Ove il carattere commerciale risulti accertato l’ente, pur conservando la qualifica di ETS, dovra’ determinare il proprio reddito in base al principio di attrazione al reddito d’impresa di tutte le tipologie reddituali prodotte.

 

Terzo settore e valutazione della commercialita’ ultima modifica: 2024-03-21T06:14:25+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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