Sono state pubblicate lo scorso 9 agosto in Gazzetta Ufficiale le linee guida del bilancio sociale. Dal prossimo anno, dunque scattera’ l’obbligo per gli enti del terzo settore (Ets) con entrate superiori a a un milione di euro di predisporre il bilancio sociale.
Sul bilancio sociale deve essere eseguito, da parte dell’organo di controllo, un monitoraggio finalizzato a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.117/2107.
Si ricorda che l’art.30 comma 7 del D.Lgs.117/2017 richiede agli organi di controllo di associazioni e fondazioni del Terzo settore il monitoraggio dell’osservanza delle finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale.
Oltre a tale monitoraggio, le linee guida chiariscono i contenuti dei controlli, evidenziando come l’organo di controllo debba verificare:
- l’esercizio in via esclusiva o principale di una o piu’ attivita’ per finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale.
- il rispetto, nelle attivita’ di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verita’, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro mediante la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate) per lo svolgimento dell’attivita’ statutaria.
- l’osservanza del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
I sindaci delle imprese sociali, oltre all’osservanza delle finalita’ sociali, dovranno verificare lo svolgimento in via stabile delle attivitá’ d’impresa di interesse generale e che queste determinino ricavi almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.
Le linee guida chiariscono poi il ruolo della relazione dell’organo di controllo negli ETS e dei sindaci nelle imprese sociali che costituisce parte integrante del bilancio sociale stesso.
Dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo chiamato ad integrarlo con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione alla conformita’ alle linee guida, il bilancio sociale dovra’ essere approvato dal competente organo dell’ente.
Successivamente e’ prevista una pubblicita’ molto ampia, infatti dovra’:
- essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono;
- depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore o, nel caso di imprese sociali, presso il Registro delle imprese.
Tale pubblicazione dovra’ avvenire entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente per gli ETS.
Le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile (societa’ di persone o di capitali), tenute al deposito del bilancio d’esercizio al Registro delle Imprese dovranno depositare il bilancio sociale assieme al bilancio ordinario entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione in base all’art.2435 del c.c.