E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.43 della Gazzetta Ufficiale di ieri il Dlgs. 3 luglio 2017 n.117, ossia il Codice del Terzo settore, in vigore dal 3 agosto 2017.
La complessa riforma definisce le caratteristiche degli enti che possono entrare a far parte della nuova categoria del Terzo settore (identificando, tra l’altro le attività d’interesse generale, i requisiti dell’ente in sede di costituzione e dei propri organi amministrativi e di controllo), nonchè nuovi obblighi amministrativi (come l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore) e contabili (ad esempio, per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale) e una specifica disciplina fiscale che include, tra l’altro, regimi forfetari di determinazione del reddito.
Va subito detto che un tassello fondamentale per l’attuazione della riforma è rappresentato dall’istituzione e dalla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ( art.101 comma 1 del DLgs. 117/2017) nel quale dovranno iscriversi tutti gli enti che intendono accedere ai benefici previsti nel Codice stesso e che sostituirà gran parte dei registri attualmente previsti da varie leggi speciali ( ad esempio, l’anagrafe delle ONLUS istituita presso l’Agenzia delle Entrate).
Per dare un’idea delle tempistiche, il Ministero del Lavoro presso cui il Registro unico nazionale sarà istituito ha un anno di tempo dall’entrata in vigore del DLgs.117/2017 per emanare il decreto attuativo che definisca la procedura per l’iscrizione, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro delle imprese e il Registro del Terzo settore.
Entro ulteriori 180 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto attuativo, le Regioni e le Provincie autonome dovranno definire i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore e renderanno operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.
In considerazione delle predette tempistiche è stata definita la disciplina transitoria secondo cui fino all’operatività del registro del Terzo settore:
- da un lato, ” continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivati dall’iscrizione degli enti nei registri Onlus.
- dall’altro, il requisito dell’iscrizione al Registro del Terzo settore s’intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione da uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ( art.101 co. 2 e 3 del DLgs.117/2017).
Per quanto riguarda le disposizioni fiscali dal Titolo X del Codice, alcune di esse sono operative, in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (ad esempio, social bonus, disposizioni in materia d’imposte indirette e tributi locali, deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali), mentre le altre sono subordinate, oltre che all’operatività del predetto Registro unico, anche al rilascio da parte della Commissione europea dell’autorizzazione per il contrasto agli aiuti di Stato, ai sensi dell’art.108 comma 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), chiesta a cura del Ministero del Lavoro con riferimento ai regimi forfetari di cui agli artt.80 e 86 del DLgs.117/2017).
Giro di vite nel sistema dei controlli e delle sanzioni per gli enti no profit e i suoi amministratori. Con il Codice del Terzo settore viene messo in campo un rigoroso meccanismo di monitoraggio da parte degli organismi deputati a vigilare sul funzionamento degli stessi enti.
Con riferimento ai controlli fiscali, l’Amministrazione finanziaria potrà esercitare autonomamente attività di verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il peso delle responsabilità e del nuovo sistema sanzionatorio aumenta anche per rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti, con particolare riguardo al divieto distribuzione degli utili e di devoluzione del patrimonio.
Nell’ottica di semplificazione, tuttavia, anche al fine di evitare inutili duplicazioni, il legislatore della Riforma ha abrogato l’obbligo di presentazione del modello EAS per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale.
Con il codice del Terzo settore vengono attribuite diverse funzioni di controllo e monitoraggio ai soggetti nominati da associazioni e fondazioni nell’ambito degli organi di amministrazione e controllo di tali enti.
Alle fondazioni corre sempre l’obbligo della nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico, mentre nelle associazioni tale nomina è obbligatoria solo quando per due esercizi consecutivi siano stati superati alcuni parametri contabili.
L’accesso al Registro unico nazionale del Terzo settore è volontario ed è condizione per fruire delle varie agevolazioni previste per questa categoria di enti, il Registro avrà articolazione regionale, compiti di verifica amministrativa e fornirà ai terzi sugli enti iscritti una pubblicità simile a quella del Registro delle imprese, raccogliendo anche i relativi bilanci di esercizio e, per gli enti “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”, anche i bilanci sociali.
Saranno numerosi gli enti che non si iscriveranno al Registro del terzo settore e che, quindi, non si assoggetteranno alla nuova disciplina. Ai soggetti esplicitamente esclusi dalla legge delega, quali le fondazioni bancarie, le associazioni sindacali e di categoria, i partiti politici e gli enti aventi natura pubblica, si aggiungerà un congruo numero di altri soggetti che preferirà restare assoggettato al codice civile e alla normativa del Tuir o di alcuni regimi speciali tributari non abrogati, sia per ragioni dimensionali, che rendono non opportuno affrontare i costi amministrativi conseguenti all’iscrizione, sia per mero arbitraggio fiscale.
Tra queste ultimi risulteranno numerosissime le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) per le quali non è abrogato il regime forfettario di imposizione ai fini Iva e delle imposta sui redditi previsto dalla L.398/1991 e le esclusioni dalle attività commerciali disposte dagli articoli 4 del d.p.r. 633/1972 e 148 del Tuir, i regimi che potranno continuare a fruire solo non iscrivendosi al Registro unico.
Inoltre esiste l’obbligo di costituire un organo di controllo interno qualificato in termini professionali. L’attuale previsione contenuta nell’art.30 del Codice del terzo settore del possesso delle qualifiche, previste per il collegio sindacale delle società per azioni dall’art. 2397 c.c., per uno solo dei componenti dell’organo di controllo, non soddisfa pienamente queste aspettative.
Il Registro unico del terzo settore, richiederà un tempo non brevissimo per essere organizzato e per entrare in pieno funzionamento su scala nazionale.
Il riordino della disciplina del terzo settore era necessaria. In questa opera di sistematizzazione organica delle normative, vengono classificati Enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni ed ogni altro ente di carattere privato diverso dalle società costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si tratta di enti che, a prescindere dalla forma giuridica concretamente adottata in sede di costituzione, devono necessariamente svolgere un’attività di interesse generale senza scopo di lucro.
Nelle associazioni (siano esse APS, organizzazioni di volontariato, enti filantropici ecc.) la nomina dell’organo di controllo diviene obbligatoria quando l’ente per due esercizi consecutivi supera almeno due dei seguenti parametri: totale attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate 220.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. L’organo di controllo è altresì obbligatorio quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.
L’art.30 prevede che qualora si opti per un organo monocratico (che parebbe avvicinarsi al sindaco unico delle s.r.l., visti i richiami alle norme in tema di collegio sindacale delle s.p.a.: agli artt. 2397 e 2399 e, implicitamente, all’art.2403 c.c.) lo stesso dovrà essere scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali o nell’albo dei dottori commercialisti, o degli avvocati, o dei consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.
Nel caso in cui si preveda un organo collegiale, almeno uno dei tre componenti deve essere dotato dei predetti requisiti.
Qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti l’organo di controllo esercita anche il controllo contabile.
Vengono previsti a carico dell’organo di controllo delle associazioni ulteriori compiti quali:
- monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; degli esiti di tale attività di monitoraggio deve dare atto il bilancio sociale.
- attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore
L’organo di controllo puo’procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, consistenti anche nella richiesta rivolta agli amministratori di notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Tornando alla vigilanza di legalità oltre alle normali verifiche di cui all’art.2403 c.c. ( sulla legge e sullo stato, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento) all’organo di controllo degli enti del terzo settore sono demandate ulteriori specifiche verifiche.
Esso, infatti, dovrà monitorare il rispetto dei principi di corretta amministrazione anche in riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, nonchè l’osservanza, da parte dell’ente, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la vigilanza dovrà riguardare la circostanza che l’ente eserciti prevalentemente le attività di interesse generale (art.5) rispetto alle attività diverse (consentite solo in via secondaria e strumentale dall’art.6), che ponga in essere correttamente l’attività di raccolta fondi (art.7), che il patrimonio venga destinato esclusivamente per l’attività statutaria per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che non provveda, anche indirettamente alla distribuzione di utili (art.8).
Come detto, parrebbe che negli enti che superano le dimensioni di cui sopra l’organo di controllo sia tenuto anche al “controllo contabile” dell’ente (anche se il testo normativo non lo definisce), ma non alla revisione legale dei conti.
Il revisore esterno, in relazione all’espresso richiamo del 1° comma dell’art.31, al comma 6, affiancherà (e non sostituirà) l’organo di controllo interno, Anche in tale situazione, tuttavia, si legge nella relazione ministeriale, la nomina del revisore esterno non è obbligatoria quando il “controllo contabile” se effettuato dall’organo di controllo interno composto da almeno un revisore legale iscritto al registro. La scelta se optare per il “controllo contabile” o la revisione legale, parrebbe, quindi, in tali circostanze demandata all’ente. Qualche dubbio interpretativo, anche in merito a tale previsione, appare in vero legittimo.