La nuova legge di bilancio 2020 ripropone la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1^gennaio 2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art.67 comma 1 lett.da a) a c) bis del TUIR , allorché i beni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per operare per questo regime occorrera’ che entro il 30 giugno 2020 un professionista rediga e asseveri la perizia di stima e il contribuente interessato versi la sostitutiva per l’ intero suo ammontare, ovvero limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
L’ aliquota unica prevista e’ dell’11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate che per i terreni.
Dal punto di vista delle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa e producono redditi diversi e’ previsto l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati.
Affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato o di un terreno agricolo risulti imponibile come reddito diverso, e’ necessario che la vendita avvenga entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione.
asseveri la stima