Termini ridotti per registrazione e detrazione delle fatture

Il D.L.n. 50/2017 è stato convertito con decorrenza dal 24 giugno 2017 ad opera della legge n.96/2017 e riguarda i nuovi termini di annotazione delle fatture d’acquisto e alla deducibilità dell’imposta.

La nuova formulazione detta termini più stretti per poter effettuare la detrazione. Preliminarmente, occorre rilevare che l’annotazione delle fatture di acquisto assume particolare rilevanza anche ai fini della detrazione il cui esercizio è, appunto, condizionato dal fatto che è necessario preventivamente registrare la fattura in apposito registro. da ciò sembra logico dedurre che si è voluto imporre l’obbligo di annotare comunque le fatture (indipendentemente dalla detraibilità o meno dell’imposta addebitata) mentre nella precedente versione l’obbligatorietà sembrava legata  all’inerenza dell’attività economica dell’esercizio d’impresa, arte o professione e alla volontà del cessionario o committente di voler detrarre l’imposta.

In caso di esercizio della detrazione questo può essere esercitato solo previa annotazione della fattura anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto di detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Per le operazioni che non consentono la detrazione, il cessionario-committente potrebbe annotarle entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.

Nella precedente formulazione il cessionario o il committente aveva il diritto di detrarre l’Iva che gli era stata addebitata, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’originaria operazione.

Assonime si pronuncia sulla nuova formulazione dell’art.25 del D.P.R. 633/72 relativo ai termini di registrazione delle fatture passive.

Alcuni problemi potrebbero sorgere per le fatture emesse dal cedente o prestatore alla fine dell’anno e ricevute dal cessionario o committente nel corso dell’anno successivo.

Il tenore letterale del novellato art.25 del D.P.R. 633/72 impone infatti la registrazione delle fatture entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel quale sono ricevute. Tale termine di registrazione appare incompatibile con il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Nel caso di una fattura emessa a dicembre 2017 e ricevuta dall’acquirente nel maggio 2018, la registrazione può avvenire entro il mese di aprile 2019 (termine per la dichiarazione relativa all’anno di ricezione delle fatture) mentre la detrazione potrebbe essere esercitata solo entro aprile 2018 (termine per la dichiarazione relativa all’anno in cui si verifica l’esigibilità dell’Iva). Si verrebbe a perdere il diritto alla detrazione.

La soluzione sarebbe quella di considerare quale termine per l’esercizio della detrazione delle fatture di fine anno, ricevute tardivamente, il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo al ricevimento come dalle indicazioni fornite da Assonime e qui sotto riportate.

Sul punto si ritiene comunque opportuno precisare che, come stabilito in sede di conversione in legge del decreto, le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle fatture emesse a partire dall’01/01/2017, ragion per cui le fatture di acquisto emesse nel 2016 seguiranno le precedenti disposizioni in materia di detrazione Iva, e l’Iva esposta potrà essere detratta al massimo, con la dichiarazione Iva annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Pertanto una fattura datata dicembre 2016, ma consegnata al cliente nel 2017, non potrà considerarsi soggetta alle previgenti disposizioni, dovendo essere ritenuta emessa nel 2017.

Secondo le indicazioni dell’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) fornite con la circolare n.18 dello scorso 25 luglio, avente ad oggetto talune novità, di natura tributaria, della manovra correttiva 2017, di cui al dl.50/2017, per le fatture relative agli acquisti ricevute nell’anno successivo è possibile la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, relativa all’anno di ricezione della fattura, ai fini dell’esercizio alla detrazione. 

Quindi per le fatture emesse nel 2017 ma ricevute nel maggio 2018, la detrazione resta possibile se esercitata entro aprile 2019, termine riferita alla trasmissione della dichiarazione relativa al 2018.

 

 

Termini ridotti per registrazione e detrazione delle fatture ultima modifica: 2017-07-31T11:56:46+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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