Termini per la definizione degli avvisi bonari

La liquidazione automatica e’disciplinata dall’art.36-bis comma 3 del DPR.600?73 per le imposte sui redditi e dall’art.54-bis per l’Iva. I suddetti articoli sanciscono che quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello della dichiarazione, l’esito e’ comunicato al contribuente.  L’art.2 comma 2 del Dlgs.462/97, stabilisce che il ruolo non viene formato se gli importi sono pagati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis  e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute. Soffermandomi su quest’ultimo punto, se al ricevimento della comunicazione, relativa all’effettuazione dei controlli automatici, il contribuente si attiva presentando un’istanza in autotutela, il termine dei 30 giorni per effettuare il pagamento, decorrente dal giorno del ricevimento della suddetta comunicazione, non si  interrompe. Solo nel caso in cui l’amministrazione finanziaria, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, ridetermini in sede di autotutela l’importo delle somme dovute, decorrera’ un nuovo termine dalla relativa comunicazione. Dunque, la mera presentazione di un’istanza in autotutela da parte del contribuente, ove non seguita da una comunicazione di rideterminazione  delle somme dovute, non libera quest’ultimo dall’onere di pagare entro il termine di legge. 

E’ necessario inoltre che l’istanza di autotutela da parte del contribuente venga inviata non a ridosso del termine dei 30 giorni per effettuare il pagamento,  in quanto si accolla il rischio di ricevere una risposta tardiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Termini per la definizione degli avvisi bonari ultima modifica: 2019-11-18T06:15:34+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo