Termini decadenziali per l’accertamento

L’art.43 del DPR 600/73, dopo le modifiche della L.208/2015, operanti nei confronti delle dichiarazioni presentate nel 2017 (quindi nel periodo d’ imposta 2016) stabilisce che per le imposte sui redditi l’accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo ( e non piu’ del quarto) a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione o del settimo anno successivo ( e non piu’ del quinto) in ipotesi di omessa dichiarazione.

Quanto detto vale anche per l’imposta sul valore aggiunto in virtu’ dell’art.57 del DPR.633/72.

 

Termini decadenziali per l’accertamento ultima modifica: 2017-07-24T07:45:44+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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