Con il presente articolo si chiarisce in che modo si può procedere alla registrazione delle fatture d’acquisto, pervenute in quest’ ultimo periodo dell’anno, con la conseguente possibilità di detrarre la relativa imposta.
La manovra correttiva 2017 ha apportato rilevanti modifiche in materia di Iva in particolare per la detrazione e la registrazione delle fatture di acquisto:
-l’art.19 Dpr. 633/72: la detrazione opera non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (in luogo di quella relativa al 2^anno successivo).
-l’art.25 Dpr.633/72: la registrazione va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Le modifiche introdotte dal Dl n.50/2017 (legge 96/2017) al termine di detrazione dell’Iva e di registrazione delle fatture di acquisto obbliga ad una corsa contro il tempo i contribuenti.
Dalla lettura combinata delle norme emerge che la registrazione non è legata all’anno di emissione, bensì di ricezione della fattura, mente la detrazione resta legata al momento in cui sorge il diritto alla detrazione.
In relazione alle fatture di acquisto emesse dal fornitore dal 01/01/2017 occorre distinguere i due adempimenti : annotazione nel registro acquisti e detrazione dell’Iva.
Il termine per la detrazione viene abbreviato:
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al medesimo anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.
Viene proposto un esempio per chiarire il suddetto concetto:
La ditta Campiello S.r.l. ha ordinato merci per € 5.000 + 1.100 di Iva al 18/12/2017 e i beni sono stati consegnati entro la fine del suddetto anno di effettuazione dell’operazione.
La fattura, emessa a dicembre 2017, può essere ricevuta a:
gennaio 2018, in questo caso si tratta di fattura differita che va annotata nell’ultima liquidazione del 2017 (trimestrale o mensile)
febbraio 2018, la detrazione può essere esercitata entro il 30/04/2018 che rappresenta il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2017
ma in quest’ultimo caso si dovrà stabilire uno dei seguenti modi in cui andrà effettuata la detrazione:
- riaprendo la liquidazione dell’ultimo periodo del 2017 (riguarderà i contribuenti mensili e trimestrali)
- o annotando tali fatture in modo separato in dichiarazione e nella liquidazione del mese di febbraio (riguarderà pertanto i contribuenti mensili e non trimestrali)
Per quanto riguarda la registrazione delle fatture d’acquisto:
- è sempre previsto l’obbligo di annotazione nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione
- è prevista l’annotazione solo antecedentemente alla presentazione della dichiarazione annuale con riferimento al medesimo anno di ricezione, a differenza della detrazione che può essere effettuata solo nell’anno di effettuazione dell’operazione, non in quello di ricezione della fattura).
In riferimento all’esempio sopra indicato: la fattura potrà essere registrata:
- entro il termine di presentazione del mod.Iva 2018, relativo all’anno 2017 che rappresenta l’anno di effettuazione dell’operazione
- entro il termine di presentazione del mod, Iva 2019, relativo all’anno 2018 che rappresenta l’anno di ricezione della fattura ma con riferimento all’anno 2017 (anno di effettuazione dell’operazione), in questo caso non è possibile effettuare al detrazione dell’Iva che può essere effettuata entro il 30/04/2018.
In conclusione se una fattura è stata emessa con riferimento all’anno 2017 e l’anno di ricezione è il 2018 è possibile procedere alla relativa registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2017 (30/04/2018) con la possibilità di detrarre l’imposta per l’anno 2017.
E’ possibile comunque la registrazione della fattura di acquisto, con riferimento all’anno 2017, se è effettuata oltre il termine del 30/04/2018 e fino al termine del 30/04/2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2018) ma in tal caso è pregiudicata la detrazione dell’IVA.
Occorre verificare per le fatture a a cavallo d’anno:
- se è possibile effettuare la detrazione Iva entro il 30/04/2018 nel caso in cui il diritto alla detrazione è sorto nel 2017;
- se la registrazione della fattura è avvenuta entro il 30/04/2018 nel caso in cui la stessa è stata ricevuta entro il 31/12/2017