Entro il 31 dicembre 2017 dovranno essere notificati dall’Ufficio delle Entrate gli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2012, in caso di dichiarazione omessa l’anno d’imposta 2011.
In caso di controlli condotti presso gli Uffici delle Entrate, aventi ad oggetto i dati trasmessi dallo stesso contribuente o acquisiti d’ufficio non è necessario per i relativi accertamenti farli precedere da un contraddittorio e sopratutto non è prevista la redazione di un atto che illustri al contribuente le contestazioni che verranno riportate nel successivo (ed eventuale) avviso di accertamento. Quindi è legittima la notifica dell’avviso di accertamento senza la necessità che in un momento antecedente il contribuente sia convocato presso gli uffici o sia stato fatto un verbale.
Per i controlli automatici e formali entro il 31 dicembre dovranno essere notificate, a pena di decadenza, le cartelle di pagamento emesse sulla base della dichiarazione. Entro fine anno devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta 2013 (Unico 2014) per ciò che concerne l’attività di liquidazione automatica, oppure 2012, per le attività di controllo formale (modello Unico 2013).
Per controllo automatico s’intende la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni annuali dei redditi dell’Iva, dei sostituti d’imposta (modello 770) e dell’Irap. L’Agenzia delle Entrate alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.
Per controllo formale s’intende la liquidazione formale delle dichiarazioni annuali. L’Agenzia delle Entrate provvede al controllo formale delle dichiarazioni presentate, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
Sono in scadenza anche gli atti di contestazione delle sanzioni. Per le sanzioni amministrative l’atto di contestazione è notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione.