Tax credit locazioni “ristori” in cerca di una bussola riguardo alla platea dei soggetti interessati.
Gli articoli 8 e 8-bis della legge 176/2020 hanno esteso, a determinate condizioni, l’applicazione del bonus affitti di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020 ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. Entrambe le disposizioni fanno riferimento alle «imprese» che operano nei settori riportati nella tabella di cui ai codici Ateco indicati negli allegati 1e 2 della legge 176. Per i soggetti interessati dai codici Ateco riportati nell’allegato 2 (tipicamente commercianti al minuto) occorre che la sede operativa sia ubicata nelle cosiddette “zone rosse” del territorio nazionale.
Il credito compete a prescindere dal volume di ricavi del 2019 (non rileva la soglia di 5 milioni di euro) mentre è obbligatoria la verifica del calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 50% confrontando il dato mensile 2020 rispetto al corrispondente valore del 2019.
Sono esentati dal riscontro sul calo di fatturato i soggetti che rientrano tra le cosiddette “neoattività” (iniziate dal 1° gennaio 2019) e coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza al 31 gennaio 2020.
La precisazione che fa riferimento a «imprese» nell’individuare coloro che sono ammessi al bonus locazioni “ristori” per ottobre, novembre e dicembre fatta dal legislatore, sembra escludere tutta una serie di soggetti che, invece, possono accedere all’analoga agevolazione disciplinata dall’articolo 28 del Dl 34/2020.
Ci riferiamo in particolare ai lavoratori autonomi (alcuni dei codici Ateco dell’allegato 1 potrebbero riguardare anche attività svolte nella forma di lavoro autonomo come ad esempio 855110 – corsi sportivi e ricreativi e 742011 – attività di fotoreporter) e agli enti non commerciali in relazione ai canoni pagati per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il richiamo operato dal comma 2 dell’articolo 8 della legge 176/2020 all’applicazione, in quanto compatibili, delle regole dell’ articolo 28 del Dl n. 34/2020, si ritiene non possa trascinare soggetti diversi da quelli espressamente previsti (appunto, le imprese). Dovrebbero invece rientrare nel Tcl di ottobre, novembre e dicembre, anche gli enti non commerciali ma solo in relazione all’eventuale parte di attività d’impresa esercitata.
Una seconda questione attiene ai soggetti che rientrano nell’allegato 4della legge n. 176/2020 (agenti e intermediari di commercio). Costoro in presenza dei requisiti previsti dalla legge, hanno diritto al contributo a fondo perduto “ristori” (articolo 1) ma non c’è traccia di riferimento ai soggetti rientranti nell’allegato 4, né nell’articolo 8 né nell’ articolo 8-bis della stessa legge. Quindi, a prescindere da dove sia collocata l’attività di questi soggetti (zona rossa o meno) chi rientra con il codice Ateco dell’attività esercitata nel citato allegato 4 sembra essere escluso dall’applicazione del Tcl “ristori”.
Infine per i soggetti che esercitano il commercio al dettaglio con volumi di ricavi eccedenti i 5 milioni di euro occorre capire in che misura si applica il Tcl per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e cioè se in misura piena (60% o 30% a seconda del tipo di contratto stipulato) o in misura ridotta a 1/3 (quindi 20% o 10%) come previsto dal comma 3-bis dell’articolo 28 del Dl 34/2020.