Tassazione delle società cooperative
Dopo la riforma del diritto societario, sono solo le società cooperative a mutualità prevalente che possono beneficiare di una tassazione agevolata, rispetto a quelle a mutualità diversa (o non prevalente), per le quali l’unica possibilità è quella dell’esenzione della quota di utili destinata a riserva indivisibile (massimo 30%) con la partecipazione a tassazione dell’utile d’esercizio nella quota pari al 70%.
Infatti, posti i requisiti imposti per il riconoscimento della mutualità, di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c., inerenti alla determinazione dei criteri quantitativi e la presenza delle clausole inderogabili all’interno degli statuti sociali, con la legge 311/2004 (Finanziaria 2005), il legislatore, intervenendo sull’art. 12, della legge 904/1977, aveva stabilito una tassazione degli utili diversificata sulla base delle varie tipologie di cooperative (20% per le agricole, 30% per le altre cooperative a mutualità prevalente e 70% per le cooperative a mutualità diversa).
Come confermato anche da un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. 34/E/2005), le cooperative sociali restavano indenni dalla riduzione dell’esenzione, continuando a beneficiare dell’esenzione totale del reddito prodotto (comma 462, art. 1, legge 311/2004), mentre permaneva la deducibilità, in capo a tutte le cooperative, delle somme versate ai fondi mutualistici pari al 3% (art. 11, legge 59/1992) e, per le cooperative di produzione e lavoro, di cui all’art. 11, DPR 601/1973, l’agevolazione rimaneva limitata all’indeducibilità dell’imposta IRAP iscritta in bilancio (comma 462, art. 1, legge 311/2004).
Successivamente, il legislatore ha introdotto ulteriori modifiche, e con l’art. 2, DL 138/2011, convertito nella legge 148/2011 (commi 36-bis, 36-ter e 36- quater), ha incrementato la quota di utile tassabile fissata con il richiamato comma 460, dell’art. 1, della legge 311/2004; attualmente, la quota di utili tassati delle cooperative è passata dal 30% al 40% per quelle a mutualità prevalente e dal 55% al 65% per quelle di consumo, restando confermata la quota del 20% per le cooperative agricole, di cui al D.Lgs. 228/2001 e l’esenzione totale per le cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991.
Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di un’altra modifica che prevede la tassazione di 1/10 dell’utile accantonato alla riserva minima obbligatoria, di cui all’art. 2545-quater (30%), con la conseguenza che “tutte” le cooperative, oltre alla quota di utile soggetto a tassazione IRES, devono assoggettare a tale imposta anche il 3% della quota destinata alla riserva legale.
È del tutto evidente che la situazione delle cooperative risulta piuttosto complessa, nella determinazione dell’IRES dovuta, nella considerazione ulteriore che, in linea di principio, le stesse non possono ulteriormente dedurre i costi che il testo unico sulle imposte dirette rende indeducibili, potendo, però, portare in deduzione (sia nel corso dell’esercizio che come variazione in diminuzione dell’utile d’esercizio) i ristorni, di cui all’art. 2545-sexies c.c. (Agenzia delle Entrate, circ. 35/E/2008).
Le nuove modalità di determinazione della base imponibile, che per le cooperative agricole (con qualche riserva per quelle inquadrabili nell’art. 10 del DPR 601/1973) riguardano soltanto l’aumento del 3% (quota tassabile della riserva legale), si sono rese applicabili a partire dall’entrata in vigore della legge indicata ovvero dall’anno 2012.