Nel caso in cui a completamento del quinquennio della tassazione al 5% dei contribuenti forfettari e dovendo pagare l’acconto dell’imposta sostitutiva per l’anno in cui la tassazione è passata al 15%, anche ai fini della determinazione dell’acconto Irpef dovuti dai forfettari «Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche» (fatta eccezione per quanto dispone l’articolo 1, comma 699 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019, per i produttori agricoli). Pertanto, anche per i soggetti rientranti nel regime forfettario è possibile scegliere tra il metodo “storico” (con il conseguente versamento del 100%) e il metodo “previsionale”. Si presume che in sede di versamento della prima rata dell’acconto (giugno), il contribuente opti per il metodo “storico”; per la seconda rata, (da pagare nel mese di novembre) si ritiene che sia più in linea con la situazione che si determinerà nell’anno in cui avverrà la nuova tassazione (imposta sostitutiva al 15%) e quindi si farà riferimento al metodo previsionale.
Tassazione dal 5% al 15% per i forfettari
Tassazione dal 5% al 15% per i forfettari ultima modifica: 2021-02-04T06:16:00+01:00 da