TARI (Tassa rifiuti):presupposto e modalitá di calcolo

La Tari (Tassa rifiuti) e’ stata introdotta nel 2014 dalla legge 147/2013, in sostituzione della Tares, che e’ stata in vigore solo per il 2013, a sua volta, aveva soppiantato tutti gli altri prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu, Tia1,Tia2).

Il presupposto della Tari e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo deve essere quindi pagato dall’utilizzatore dell’immobile in base alla tariffa riferita all’anno solare e misurata secondo i criteri del “metodo normalizzato” , in alternativa a tale metodo, il Comune nel rispetto del principio comunitario chi ”inquina paga” puo’ ripartire i costi in base alla quantita’ e qualita’ medie ordinarie di rifiuti prodotte per unita’di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita’ svolte,  nonche’ al costo del servizio rifiuti.

Le tariffe della Tari, che devono assicurare la copertura integrale dei costi del sevizio di raccolta e smaltimento rifiuti, vengono determinate con delibera del Consiglio comunale e articolate tra utenze domestiche e non domestiche. Oltre che nei casi individuati dalla legge (come le abitazioni a uso stagionale), il Comune puo’ prevedere ulteriori agevolazioni ed esenzioni. E decide le scadenze di pagamento (che non sono fisse come quelle di IMU e TASI) di solito, almeno due rate semestrali.

Il metodo normalizzato di calcolo prevede una tariffa fissa, da moltiplicare per i metri quadrati occupati, e una tariffa variabile, collegata al numero degli occupanti, che di solito coincidono con i componenti del nucleo familiare. Se ad esempio una famiglia di quattro persone occupa 100 o 300 metri quadrati, la quota variabile e’ sempre la stessa, a cambiare e’ la sola quota fissa.

Le modalitá di calcolo delle pertinenze (come i box auto) rappresentano una delle maggiori criticitá, perché i Comuni hanno regolamentato soluzioni di calcolo spesso illegittime, chiedendo ai contribuenti piu’ del dovuto. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che la parte variabile va considerata una sola volta. In altri termini, in presenza di un’abitazione e di pertinenze autonomamente accatastate, la quota variabile e’ unica e la quota fissa sará applicata alla somma dei metri quadrati occupati, incluse le pertinenze.

Alcuni Comuni, invece, considerano ogni unitá immobiliare come una singola utenza, e dunque applicano la quota variabile autonomamente a ogni pertinenza chiedendo molto di piu’ del dovuto.

Per contestare i calcoli effettuati dal Comune,  il contribuente, prima d’intraprendere la via giudiziaria, puo’ presentare un’istanza di  autotutela, chiedendo di correggere gli eventuali errori riscontrati. L’istanza va fatta senza pero’ pregiudicarsi la possibilita’ di presentare il ricorso davanti alla Commissione Tributaria.

Per le seconde case é determinante quanto .previsto dal regolamento comunale. La legge concede agli enti la possibilita’ di disporre delle riduzioni per le abitazioni a uso stagionale. Si tratta di una mera facoltá e la percentuale di riduzione é rimessa alla  discrezionalitá comunale.

Il mancato uso dell’immobile non comporta automaticamente l’ esonero dalla Tari, poiché bisogna distinguere il non utilizzo dalla non utilizzabilita’ dei locali.

L’ ipotesi di non utilizzo riguarda un immobile arredato e allacciato ai servizi di rete (acqua, gas, luce ecc.) ma di fatto non occupato per sicelta del contribuente, che potrebbe sempre decidere di usarlo.

L’ ipotesi di non utilizzabilitá si verifica invece quando i locali sono oggettivamente inservibili (sforniti di allacci ai servizi e non arredati), per cui non si é nelle condizioni di abitarli. Solo in questo caso spetta l’esonero dalla Tari.

Pertanto, se l’immobile é sfitto e non occupato , per evitare di pagare il tributo si dovra’ presentare al Comune una dichiarazione, attraverso  una modulistica fornita dallo stesso ente  che attesti la cessazione degli allacci ai servizi di rete (almeno dell’ energia elettrica)  e la mancanza di arredi e/o suppellettili vari. La dichiarazione puo’ essere sottoposta a controllo da parte dell’ente.

 

 

 

 

TARI (Tassa rifiuti):presupposto e modalitá di calcolo ultima modifica: 2018-08-10T06:14:51+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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