Con l’approvazione della legge di Bilancio 2024, sono salvi tutti i lavori certificati entro il 31 dicembre 2023, anche se non terminati ma ad uno stato di avanzamento almeno del 30% e pertanto non bisognera’ restituire il credito fiscale maturato; l’articolo 1 del decreto Superbonus esonera dal pagamento tutti coloro che si trovano in questa condizione, famiglie e imprese, che altrimenti avrebbero rischiato di dover restituire il credito fiscale acquisito anche a lavori non conclusi.
Per i beneficiari del Superbonus con redditi ISEE fino a 15 mila euro arriva un ulteriore aiuto che proroga di fatto la detrazione al 110% coprendo il 30% mancante per le spese effettuate fino al 31 ottobre 2024, ma al 31 dicembre 2023 devono aver raggiunto almeno il 60% dello stato di avanzamento dei lavori.
Come stabilito dall’art.119, comma 8-bis, primo periodo, del Dl 34/2020, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ d’impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unita’ immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprieta’ da piu’ persone fisiche, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
L’opzione per la rateizzazione in dieci rate annuali e’ prevista soltanto per le spese superbonus, ex art.119 del Dl 34/2020, sostenute nel 2022, con esclusione di quelle sostenute nel 2023. Per queste ultime e’ possibile la rateizzazione in quattro rate annuali.