Superbonus del 110% anche ai non reisidenti

I soggetti che possono beneficiare delle detrazioni edilizie sono i contribuenti residenti e non residenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese. 

Se gli interventi riguardano immobili detenuti da persone fisiche che non costituiscono beni relativi all’impresa, ne’ beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione allora possono beneficiare delle detrazioni edilizie anche i familiari conviventi sempre a condizione che i conviventi sostengano le spese relative agli interventi agevolati. 

E’stato precisato che i non residenti possono beneficiare del superbonus del 110%. I non residenti possono altresi, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione.

Per l’Agenzia delle Entrate la spettanza del beneficio fiscale prescinde dall’avere un’imposta lorda sul reddito incapiente e finanche dall’avere soltanto redditi imponibili assoggettati a regimi di imposizione sostitutiva, E’il caso delle persone fisiche non residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base a contratto di locazione o comodato, ma viene meno nel caso in cui un soggetto non sia titolare di alcun reddito imponibile, nemmeno assoggettato a regimi di imposta sostitutiva. 

Il dubbio potrebbe sorgere per i non residenti che possiedono l’immobile e pero’ non risultano titolari di reddito imponibili in Italia perche’pagando l’IMU su quell’immobile a loro disposizione, esso non risulta produttivo di reddito fondiario. La questione interessa anche i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE per i quali a partire dal 2020 non sono piu’ previsti ai fini IMU, forme di assimilazione all’abitazione principale dell’unita’ immobiliare posseduta in Italia.

Per altro, nella misura in cui il principio e’quello della titolarita’di redditi imponibili, ancorche’ assoggettati imposta sostitutiva, in linea teorica per soddisfare il requisito dovrebbe bastare, allora anche la mera titolarita’di un conto corrente in Italia, su cui la banca italiana applica la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta su interessi attivi che, per quanto magari minimi nell’ammontare, rappresentano comunque un reddito imponibile in Italia, 

Superbonus del 110% anche ai non reisidenti ultima modifica: 2020-10-06T06:09:46+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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