Il suoerbonus e’un’agevolazione che il legislatore ha previsto con riferimento ad alcuni lavori su immobili eseguiti a partire dal 1^luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta pari al 110% delle spese sostenute e rimaste a carico, che consente di ridurre le imposte da versare negli anni successivi a quelli in cui gli interventi sono realizzati. In alternativa alla fruizione diretta dell’agevolazione, per le spese sostenute nel 2021 e 2022, il legislatore consente anche la possibilita’ di cedere il credito o ottenere uno sconto in fattura.
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus restano applicabili le agevolazioni gia’previste dalla legislazione vigente (bonus ristrutturazioni edilizie, ecobonus, sismabonus, bonus facciate).
Il superbonus, come si evince dalla lettura dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 (che ha previsto questa agevolazione), spetta solo per gli interventi puntulamente previsti dalla norma che possono essere suddivisi in due categorie:
- la prima e’quella dei cosiddetti “trainanti”, ovvero di interventi per i quali la detrazione spetta direttamente, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
- la seconda e’quella degli interventi definiti “trainati”per i quali il superbonus spetta solo se eseguiti congiuntamente con uno degli interventi trainanti. Si analizzano di seguito singolarmente le due categorie.
Interventi trainanti
Sono trainanti i seguenti tre interventi:
- l’isolamento termico degli edifici (cappotto)
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti
- gli interventi antisismici di cui all’articolo 16 del Dl.63/13 (sismabonus)
Per fruire della detrazione del 110%, gli interventi di isolamento termico e quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione devono rispettare un duplice requisito:
- devono essere rispettati i requisiti tecnici di cui al Dm 6 Agosto 2020;
- devono garantire il migliore il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, o nel caso in cui non sia possibile quella piu’ elevata.
Il miglioramento termico che deve essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica ante e post redatto da un tecnico abilitato, non e’ richiesto per gli interventi di adeguamento sismico.
Interventi trainati
La realizzazione di un intervento trainante consente di estendere la detrazione del 110% anche ad altri interventi che da soli non ne avrebbero diritto. Questi interventi trainati possono essere raggruppati in in quattro categorie:
- interventi di efficientamento energetico (ecobonus)
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- eliminazione delle barriere elettroniche
La prima categoria riguarda interventi di miglioramento termico dell’edificio quali coibentazioni, pavimenti, finestre comprensive di infissi e quelli di installazione di schermature solari e chiusure oscuranti. Questi interventi sono trainati dall’isolamento termico e dalla sostituzione della caldaia (non dal sismabonus).
La seconda categoria, quella dell’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, invece e’trainata da qualsiasi trainante (anche sismabonus).
La terza categoria riguardante l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici sono trainati nel superbonus solo se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico e a quelli di sostituzione della caldaia (non invece del sismabonus).
L’ultima categoria che e’ quella della eliminazione delle barriere elettroniche, si tratta, in particolare, degli interventi aventi ad oggetto l’installazione di ascensori e montacarichi e la realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap. Questa categoria e’ trainata nel superbonus da qualsiasi trainante.
La legge di conversione del Dl semplificato ha creato un titolo abilitativo specifico per il superbonus: la comunicazione di inizio lavori asseverata semplificata (Cilas), un titolo che gia’ nella versione iniziale del decreto non richiedeva piu’al professionista di attestare la conformita’ edilizia dell’immobile (lo stato legittimo). E che ora puo’essere utilizzato anche per lavori strutturali, modifiche dei prospetti e varianti, senza allegare i progetti. Il modulo unico della Cilas é utilizzabile dal 5 agosto.
Il 110% scade il 30 giugno 2022 per i privati o il 31 dicembre 2022 per i condomini. Non e’ chiaro, inoltre, se il termine attuale di fine 2022 valga anche per i lavori effettuati nei singoli appartamenti del condominio (trainatI).
Una parziale apertura e’invece arrivata dall’Agenzia delle Entrate sulla possibilita’ di modificare la forma delle finestre, senza cambiare la superficie complessiva.