Superbonus 110% e modalita’di detrazione

Il decreto Rilancio prevede la possibilita’ di ottenere una maxi-detrazione del 110% per le spese sostenute finalizzate agi interventi di efficientamento energetico ” trainanti”, la cui esecuzione rappresenta un elemento essenziale affinche’ sia possibile estendere la detrazione rinforzata ad ulteriori interventi trainanti. A condizione che ci sia un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o piu’ accessi autonomi all’esterno. Ad esempio se il condominio realizza un intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, scattera’ l’effetto traino.  Pertanto il proprietario della singola unita’ immobiliare, posta all’interno del condominio, potra’ effettuare in autonomia un intervento in grado di assicurare il miglioramento della prestazione energetica in modo da beneficiare ancora una volta della detrazione rinforzata del 110%.

Scattera’ dal 15 ottobre 2020 la possibilita’di presentare la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta delle detrazioni edilizie IRPEF  e IRPEF/IRES comprese nell’ambito di applicazione dell’art.121 del DL 34/2020.

Tuttavia per cessionari e fornitori la prima utilizzazione dei corrispondenti crediti d’imposta non potra’ aver luogo prima del 1^gennaio 2021.

Si ricorda che la possibilita’di esercitare le predette opzioni e’riconosciuta dall’art.121 del DL.34/2020 per le spese soatenute nel biennio 2020/2021 a fronte delle quali competono le seguenti detrazioni edilizie:

-recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) e b) dell’art.16-bis comma 1 del TUIR;

-efficienza energetica di cui all’art.14 del DL.63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione super bonus al 110% ex ar.119 commi 1 e 2 del DL.34/2020;

-adozione di misure antisismiche di cui all’art.16 commi da 1-bi a 1-septies del DL.63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus  al 110% ex art. 119 comma 4 del DL.34/2020.

-recupero o restauro delle facciate di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L.160/2019;

-installazione di impianti fotovoltaici di cui alle lettere h) dell’art.16-bis comma 1 del TUIR, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art.119 commi 5 e 6 del DL.34/2020;

-installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art.16-ter del DL.63/2013, ivi comprese quelle spettanti in versione superbonus al 110% ex art.119 comma 8 del DL.34/2020.

Con la circolare 24/E/2020, le Entrate hanno fugato ogni dubbio circa la fruibilita’ del superbonus da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario, i quali, essendo soggetti a imposta sostitutiva, non hanno Irpef da cui detrarre il superbonus, ma possono comunque avvalersi del 110% grazie all’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. 

Superbonus 110% e modalita’di detrazione ultima modifica: 2020-08-06T06:42:31+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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