La legge di bilancio 2017 ha prorogato il beneficio dei super ammortamenti (c.d.140%) già introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, affiancandolo ad un ulteriore beneficio denominato iper-ammortamento, che consente la deduzione fiscale complessiva del 250% del costo. Unitamente al nuovo intervento, si è concessa la possibilità di agevolare l’acquisto di software (sempre con beneficio complessivo al 140%) ai soggetti che godono dell’iper ammortamento.
Meno dubbi per gli operatori che intendono pianificare gli investimenti per massimizzare il beneficio fiscale del super e dell’iper-ammortamento; questo il risultato che possiamo evidenziare dopo i primi chiarimenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate in risposta a specifici quesiti dei contribuenti.
La legge n.232/2016 premia in misura differente (150% 0 40%) l’acquisto di macchinari intelligenti e quello di software; poichè, sovente, la tipologia di macchinari comporta che i medesimi incorporino già un software, si poneva il problema di stabilire se il complessivo valore dovesse essere:
-considerato unitariamente ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento;
-ovvero, scomposto in due quote idealmente autonome, ai fini della differenziata applicazione della maggiorazione del 150% e del 40%.
A tale quesito viene fornita una risposta condivisibile che l’intero valore dell’investimento sia premiato nella misura del 150% a titolo di iper-ammortamento.
Le disposizioni che introducono l’iper-ammortamento non contengono una esplicita indicazione del momento iniziale di rilevanza degli investimenti; si era così ventilata l’ipotesi che potessero trovare rilevanza – ai fini del godimento dell’iper-ammortamento – anche gli investimenti posti in essere nel corso del periodo d’imposta 2016, sempre alla condizione che si trattasse di beni materiali nuovi, inclusi nell’allegato A della Legge n.232/2016.
E’ stato chiarito che l’iper-ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge di bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni).
Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% dunque, l’agenzia è dell’avviso che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super ammortamento, debba seguire le regole generali della competenza, previste dall’art.109, commi 1 e 2 del T.U.I.R.
Pertanto, un ben materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del period agevolato, am può beneficiare solo di quella del 40%.
Non del tutto chiaro era l’ambito soggettivo di applicazione dell’iper-ammortamento. In sostanza, si dubitava che l’agevolazione dell’iper-ammortamento fosse riservata alle sole imprese, potendosi estendere anche al comparto del lavoro autonomo. Si è chiarito attraverso i riferimenti dell’Agenzia delle Entrate che l’agevolazione spetta esclusivamente al comparto delle imprese, con esclusione radicale di possibili estensioni al comparto del lavoro autonomo. Nel decreto di conversione in legge del DL 243/2016 si è introdotta una modifica importante alla disciplina degli iper-ammortamenti in merito alle procedure da seguire per la fruizione dei benefici previsti.
La legislazione vigente prescrive all’impresa interessata di produrre, per i beni di costo unitario superiore a 500.000 euro una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B della L.232/2016.